Successione: come avviene il rimborso per i miglioramenti fatti al bene ereditato?



Interessante ordinanza n.1207, depositata in data 17.1.2023, poichè la Corte di Cassazione conferma la natura del diritto del coerede per l'esecuzione dei miglioramenti apportati al bene ereditato.

I giudici preciseranno che il coerede, il quale abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, non può invocare la disciplina dell'art. 1150 c.c. — la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti — ma, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede; ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico (Cass. n. 925/1979; n. 3247/2009; n. 16206/2013; n. 5135/2019).

Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli (Cass. n. 5527/2020).

Il valore di attribuzione del bene è pur sempre quello effettivo, derivante dai miglioramenti o dallo stato deteriore di esso, il che esclude in radice la possibilità di ingiusti arricchimenti o depauperamenti. Ai fini che rilevano è poi del tutto indifferente che le spese siano state fatte per un bene di cui si aveva il possesso esclusivo uno dei coeredi o per un bene oggetto di compossesso.

Avv. Francesco Frigieri