Eredità: la rinuncia può essere revocata?



La risposta pare affermativa a precise condizioni.

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 29146, depositata il 6.10.22, viene ribadito il principio secondo cui il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 cod. civ., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originaria delazione e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato (Cass. 8912/98; 4745/2003).

Il venir meno della delazione si verifica certamente quando, in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia accettato l'eredità. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e la rinunzia del primo diventa irrevocabile (art. 525 c.c.).

Questo effetto di spiega perché, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota di chi abbia accettato è potenzialmente estesa a tutta l'eredità (Cass. n. 8021/2012, n. 2549/1966, dove la precisazione che non occorre che i coeredi abbiano specificatamente accettato la quota rinunziata).

Tuttavia, non sempre alla vacanza della quota si determinano i presupposti perché possa operare l'istituto dell'accrescimento, perché un ulteriore limite all'efficacia di quest'ultimo è dato dall'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto della rappresentazione, che prevale sull'accrescimento (art. 674, ultimo comma, c.c., art. 522 c.c. che fanno salvo il diritto di rappresentazione).

Quando ricorrono i presupposti della rappresentazione, il diritto di accrescimento rimane subordinato al fatto che il rappresentante non voglia o non possa accettare, e sempre che non vi siano ulteriori discendenti: la rappresentazione opera in infinito (art. 469 c.c.). Solo in questo caso verrà meno l'ordine di prevalenza stabilito dalla legge e l'accrescimento conseguirà la sua integrale realizzazione. Fino a quel momento, secondo il comune modo di vedere, si determina un periodo di coesistenza del diritto di accettazione a favore tanto del chiamato rinunziante quanto dei successivi chiamati, con relativa persistenza quindi della delazione del rinunziante accanto a quella del chiamato ulteriore (Cass. n. 1403/2007).

 A sua volta l'acquisto dell'eredità da parte dei chiamati per rappresentazione non opera automaticamente, per effetto della sola delazione determinata dalla rinunzia dell'ascendente, ma richiede che il rappresentante acquisti l'eredità per accettazione espressa o tacita o per il verificarsi delle fattispecie di cui rispettivamente agli art. 485, ultimo comma, e 527 c.c. (cfr. Cass. n. 5247/2018).

Avv. Francesco Frigieri