Comunione legale dei beni: i debitori sono liberati se pagano solo ad uno dei coniugi?



La risposta pare affermativa.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.23819, depositata in data 1.8.2022, respingendo il ricorso proposto dal marito al fine di ottenere la restituzione del 50% del credito nei confronti dei debitori, pagato da questi ultimi e per intero alla moglie, mentre vigeva il regime della comunione legale dei beni.

Il marito ricorreva in Cassazione sostenendo che alla fattispecie in esame, non poteva applicarsi la disciplina relativa all'amministrazione dei beni della comunione legale tra i coniugi, ma  avrebbe dovuto essere correttamente applicata la disciplina relativa alle obbligazioni soggettivamente complesse, delle quali si presume la parziarietà dal lato attivo per cui erroneamente era stato ritenuto i debitori liberati per l'intero importo ricevuto a prestito, in quanto il 50% di esso avrebbe dovuto essere restituito a lui personalmente.

La questione quindi poneva il quesito se il pagamento di un importo, effettuato da un terzo a restituzione di una somma presa a mutuo da una coppia di coniugi in regime di comunione legale e pari all'intero ammontare del debito originario comprensivo di interessi, effettuato in favore ed a mani di uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, avesse  effetto estintivo dell'intero credito, e liberatorio dall'obbligazione per chi ha effettuato il pagamento, oppure se il pagamento non fosse  integralmente liberatorio, mantenendo il coniuge  il diritto a richiedere al debitore il pagamento in suo favore del 50%.

La Corte inquadrerà, invece, la questione  nell'ambito di applicazione delle regole dettate per la comunione legale, in base alle quali deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l'intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato anche nei confronti dell'altro creditore, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo.

La ricezione di una somma ingente di denaro, della quale non si specifica che venga incassata a titolo personale, da parte di uno dei due coniugi in regime di comunione legale, è qualificabile come acquisto, che come tale ricade in comunione, ex art. 177, lettera a) c.c.

Avv.Francesco Frigieri