Per la Corte di Cassazione ord. 24 novembre 2025, n. 30788 una donazione eseguita nel contesto di accordi di separazione omologati non può essere revocata ex art. 2901 c.c., salvo prova concreta che sia stata preordinata al pregiudizio dei creditori.
Il caso in breve
- Il marito aveva garantito la società debitrice con fideiussione.
- Successivamente aveva donato alla ex moglie una quota dell’immobile in esecuzione degli accordi di separazione.
- La banca agisce in revocatoria, sostenendo che la moglie conoscesse la crisi economica e il pregiudizio ai creditori.
- La Corte d’Appello accoglie la revocatoria.
- La Cassazione ribalta tutto.
Due principi molto importanti per la pratica professionale
A) L’atto compiuto in forza degli accordi di separazione ha natura solutoria
Art. 2901, co. 3 c.c. → l’atto compiuto in adempimento di un’obbligazione non è revocabile.
Se la separazione è reale, anche la donazione eseguita per adempiere a quell’accordo non è impugnabile.
B) Eventus damni: se la garanzia del creditore è capiente, la revocatoria non regge
Qui la banca aveva un’ipoteca di quattro volte superiore al credito.
La Cassazione è cristallina:
se il creditore ha una garanzia ampiamente sufficiente, deve dimostrare perché l’escussione sarebbe infruttuosa.
Altrimenti l’azione revocatoria è strumentale, non necessaria.
È un passaggio strategico:
non ogni atto dispositivo è dannoso; è dannoso solo ciò che rende difficile o impossibile soddisfare il credito
Perché questa ordinanza è importante per chi si occupa di tutela patrimoniale?
✔ Rafforza il ruolo degli accordi di separazione come strumenti giuridici solidi.
✔ Riduce il rischio di revocatoria su atti che hanno natura solutoria e famigliare.
✔ Impone ai creditori un onere probatorio più rigoroso quando esistono garanzie reali capienti.
✔ Offre argomenti forti per strutturare correttamente trasferimenti patrimoniali in contesti di fragilità coniugale senza timori eccessivi di revocatoria.
✔ Apre la strada, in prospettiva, a una maggiore tutela degli strumenti di pianificazione familiare coerenti, documentati e trasparenti.
Faq
1️⃣ Una donazione fatta in sede di separazione può essere sempre revocata?
No. Se la separazione è reale e l’accordo di trasferimento è funzionale al riequilibrio patrimoniale tra i coniugi, l’atto ha natura solutoria e rientra nell’art. 2901, co. 3 c.c.: non è revocabile, salvo prova concreta di frode.
2️⃣ Cosa deve provare il creditore per ottenere la revocatoria?
Due elementi:
- Eventus damni → che l’atto renda più difficile soddisfare il credito.
- Scientia damni → che il terzo (qui la moglie) fosse consapevole del pregiudizio.
Entrambi devono essere dimostrati con indizi gravi, precisi e concordanti.
3️⃣ Se il creditore ha un’ipoteca molto capiente, può comunque agire in revocatoria?
Sì, ma con un onere probatorio rafforzato.
La Cassazione dice che deve dimostrare perché la garanzia reale — pur sovrabbondante — sarebbe infruttuosa.
Se non lo prova → manca l’eventus damni.
4️⃣ Il fatto che il coniuge sappia di difficoltà economiche basta a dimostrare scientia damni?
No.
Serve la prova (anche presuntiva, ma seria) che sapesse specificamente del debito garantito e del pericolo per il creditore.
Nel caso concreto la Cassazione ha censurato la Corte d’Appello perché aveva confuso due società diverse.
Avv. Francesco Frigieri
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