Migliorie nell'immobile del partner: nessun rimborso?



Interessante ordinanza del  27 ottobre 2025 n. 28443, poichè la Cassazione afferma che per le migliorie nella casa del partner o del coniuge,  nessun diritto al rimborso se non si è possessori.

 

🔹 Il Caso in Breve

Un uomo viveva da anni in un immobile di proprietà esclusiva della compagna (oggi ex).
Aveva sostenuto spese per migliorie e opere edilizie, convinto di averne diritto al rimborso.

Alla rottura del rapporto:

  • la proprietaria chiede rilascio dell’immobile e pagamento dei canoni;
  • lui resiste e chiede:
    • rimborso delle migliorie ex art. 1150 c.c. (“aumento di valore del bene”),
    • rimborso delle spese,
    • diritto di ritenzione dell’immobile fino al pagamento.

Tribunale e Corte d’Appello rigettano.
Lui ricorre in Cassazione → ricorso respinto.

 

🔹 Il Principio affermato dalla Cassazione

👉 Chi vive nell’immobile del partner non ne è “possessore”, ma semplice detentore qualificato.

La Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato:

  • il convivente o coniuge non proprietario, che utilizza l’immobile come casa familiare e vi esegue lavori, non acquisisce un diritto di possesso, ma ha solo un diritto personale di godimento, fondato sul legame familiare.

📌 Conseguenze giuridiche decisive:

  1. Nessuna indennità per migliorie ex art. 1150 c.c.
    (riservata solo al possessore, non al detentore).
  2. Nessun rimborso delle spese, a prescindere dalla buona o mala fede.
  3. Nessun diritto di ritenzione dell’immobile ex art. 1152 c.c.
  4. Anche se i lavori hanno aumentato il valore del bene,
    non nasce alcun credito verso il proprietario.

Il motivo è semplice:
👉 le norme sugli indennizzi del possessore sono eccezionali e non si applicano per analogia.

 

🔹 Perché la sentenza interessa i consulenti patrimoniali

Molte coppie (sposate o conviventi) compiono investimenti significativi sugli immobili “di uno solo”.
Questa ordinanza conferma che:

  • Le spese rischiano di diventare a fondo perduto.
  • In caso di separazione, il partner non proprietario non può rivalersi invocando l' art. 1150 c.c.
  • Le tensioni patrimoniali nelle rotture affettive derivano spesso proprio da queste situazioni.

 

🔹 Consigli operativi per consulenti patrimoniali

1️ Chiedere sempre: “Chi è il proprietario dell’immobile della coppia?”

Se l’immobile è intestato a uno solo, i lavori del partner non proprietario vanno regolamentati.

2️ Suggerire strumenti chiari prima di investire denaro

  • contratto di finanziamento tra partner;
  • scrittura privata di riconoscimento debito;
  • accordo sul rimborso in caso di cessazione convivenza;

3️ Evitare lavori senza titolo edilizio

In questo caso, la Cassazione evidenzia anche opere abusive → zero rimborsi garantito.

4️ Educare i clienti al concetto di “detenzione familiare”

È una detenzione “forte”, ma non dà diritti reali.
Molti clienti lo ignorano.

5️ In ottica successoria

Se uno dei partner muore, il convivente non proprietario:

  • non ha diritti successori,
  • e non può far valere spese sostenute sull’immobile.

Serve pianificazione.

 

🔹 FAQ Patrimoniali

1. Se il convivente paga un mutuo intestato all’altro, può chiedere rimborso?

Solo se prova un accordo o un finanziamento.
Il semplice pagamento non crea un credito automatico.

2. Se c’è matrimonio cambia qualcosa?

No.
La Cassazione equipara convivenza e matrimonio:
chi non è proprietario non diventa possessore solo perché abita e migliora l’immobile.

3. Le migliorie possono essere recuperate come arricchimento senza causa?

Nella prassi è molto difficile:
il beneficio è “assorbito” dall’idea di contribuzione alla vita familiare.

4. Il possessore di buona fede ha diritto al rimborso?

Sì, ma qui non c’è possesso: c’è solo detenzione qualificata.
È questo lo snodo chiave.

5. Se la coppia vuole tutelarsi?

  • comunione volontaria;
  • co-intestazione;
  • scritture private.

Avv. Francesco Frigieri 

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