Legato in sostituzione di legittima e azione di riduzione, condizioni?



Interessante pronuncia della Cassazione 22 settembre 2025, n. 25884 perché  chiarisce i limiti di ammissibilità dell’azione di riduzione del legatario in sostituzione di legittima, precisando che non occorre la rinuncia al legato.

⚖️ Il caso

Una vicenda familiare lunga oltre trent’anni:
un de cuius lascia per testamento un legato in favore della figlia con possibilità di “supplemento” se il valore fosse inferiore alla legittima.
Gli altri eredi contestano alcune vendite simulate e donazioni dissimulate a favore di altri parenti, ritenendo lesa la propria quota di riserva.

Dopo plurimi gradi di giudizio, la Corte d’Appello di Cagliari rigetta l’eccezione di inammissibilità dell’azione di riduzione proposta dalla figlia legittimaria, affermando che non servisse la rinuncia al legato.
I convenuti ricorrono in Cassazione.

🔹 Il principio di diritto

  1. Legato in sostituzione di legittima e supplemento (art. 551 c.c.)
    Se il testatore attribuisce al legittimario il diritto di chiedere un supplemento qualora il valore del bene legato sia inferiore alla legittima, il legittimario può agire per l’integrazione senza rinunciare al legato.
  2. Riduzione contro non coeredi e beneficio d’inventario (art. 564 c.c.)
    Per chiedere la riduzione di donazioni/legati a favore di soggetti non coeredi, il legittimario deve avere accettato con beneficio d’inventario; la mancanza di tale condizione determina l’inammissibilità dell’azione, rilevabile d’ufficio anche in appello.

 

FAQ PatrimoniaHub

1️ Se il testatore prevede un legato “in sostituzione di legittima”, il legittimario può chiedere di più?
👉 Solo se il testamento lo consente espressamente (art. 551, co. 2 c.c.). In tal caso, può ottenere un “supplemento” senza rinunciare al legato.

2️ Serve l’accettazione con beneficio d’inventario per agire contro un coerede?
👉 No, solo se si agisce contro soggetti non coeredi (es. donatari o legatari estranei).

3️ Cosa succede se manca il beneficio d’inventario?
👉 L’azione di riduzione è inammissibile verso quei soggetti. Il giudice deve rilevarlo anche d’ufficio.

4️ Le donazioni a terzi si contano comunque nel calcolo della legittima?
👉 Sì, ai fini della riunione fittizia servono per determinare l’attivo ereditario, anche se poi non possono essere oggetto di riduzione.

5️ Cosa cambia in pratica?
👉 In sede di consulenza patrimoniale, chi assiste legittimari o donatari deve verificare l’accettazione con beneficio d’inventario e distinguere con precisione coeredi e non coeredi.
Un errore su questo punto può compromettere l’intera azione di riduzione.

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Avv. Francesco Frigieri