đ Cass. Civ., Sez. II, ord. 9 giugno 2025, n. 15361
đ Il caso
Un coerede aveva rilasciato procura generale alla sorella per gestire gli affari relativi allâereditĂ del padre. Dopo una serie di atti dispositivi compiuti dalla procuratrice, il coerede aveva formalizzato una rinuncia allâereditĂ il giorno successivo a uno di questi atti. Anni dopo, chiede alla sorella la restituzione di somme trattenute. Le corti di merito rigettano la domanda, ma la Cassazione ribalta tutto.
âď¸ La decisione della Corte
La Suprema Corte afferma che:
đš La vendita di un bene ereditario effettuata da un rappresentante munito di procura generale con poteri anche di accettazione ereditaria costituisce accettazione tacita dellâereditĂ da parte del rappresentato (art. 477 c.c.);
đš Di conseguenza, la successiva rinuncia allâeredità è inefficace: vale il principio semel heres, semper heres;
đš La Corte dâAppello ha erroneamente escluso la rilevanza dellâatto di vendita compiuto il 15.11.1978 (giorno prima della rinuncia) e ha trascurato che la procura conteneva anche poteri di accettazione ereditaria;
đš Lâaccettazione dellâereditĂ può avvenire anche tramite rappresentanza volontaria, non essendo atto personalissimo.
đ Principi di diritto riaffermati
â
Lâaccettazione (espressa o tacita) può essere effettuata anche dal rappresentante volontario, se munito di poteri adeguati;
â
La vendita di un bene ereditario da parte del rappresentante integra accettazione tacita dellâereditĂ ex art. 477 c.c.;
â
Lâaccettazione è irrevocabile e non può essere annullata da una successiva rinuncia.
đ§Š Spunti operativi
đ Attenzione alla redazione delle procure generali: lâinserimento del potere di accettare ereditĂ può generare effetti irreversibili;
đ Ă fondamentale valutare gli effetti dispositivi compiuti dal rappresentante prima della rinuncia formale allâereditĂ .
âď¸ A cura di Avv. Francesco Frigieri
Ogni settimana un caso vero per orientarsi in tema di successione, donazioni e pianificazione patrimoniale.