🏛 Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12247
📌 In breve
Costituire un fondo patrimoniale per proteggere la casa di famiglia non è di per sé un atto simulato, anche se uno dei coniugi è debitore verso terzi. La Cassazione rigetta il ricorso dell’AUSL, creditrice di un ex dipendente condannato, precisando che la simulazione richiede una divergenza tra volontà e dichiarazione che in questo caso non sussiste. L’unica via era la revocatoria, ma non è stata azionata.
đź§ Il caso
Due coniugi avevano costituito nel 2000 un fondo patrimoniale comprendente l’abitazione familiare.
Uno di loro, ex dipendente dell’AUSL Umbria 1, era successivamente stato condannato a risarcire somme indebitamente sottratte. L’ente creditore aveva quindi chiesto in giudizio di dichiarare la simulazione dell’atto di costituzione del fondo, sostenendo che fosse stato fatto solo per sottrarre il bene all’esecuzione.
👉 Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, escludendo la simulazione e ritenendo lecito il fondo patrimoniale ex art. 167 ss. c.c.
⚖️ Il principio ribadito dalla Cassazione
Non c'è simulazione se i coniugi hanno effettivamente voluto costituire un fondo patrimoniale con gli effetti previsti dalla legge.
L’azione di simulazione presuppone una discordanza tra ciò che appare e ciò che è voluto (art. 1414 c.c.). In questo caso i coniugi volevano proprio l’effetto tipico della costituzione del fondo: proteggere i beni dai debiti estranei ai bisogni della famiglia, come consentito dall’art. 170 c.c.
📌 L’azione corretta per il creditore sarebbe stata la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che però non è stata proposta.
đź§© Rilievi operativi
- Costituire un fondo patrimoniale non è atto illecito, anche se può avere effetti pregiudizievoli per i creditori.
- Tuttavia, la tutela del creditore non è automatica: occorre scegliere l’azione giusta. La simulazione richiede la prova della “finzione”; la revocatoria valuta invece l’effetto lesivo dell’atto.
- Per chi si occupa di pianificazione patrimoniale è importante distinguere tra segregazione lecita e aggiramento fraudolento, così come tra strumenti formali e sostanziali di protezione.
📚 Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Art. 167-170 c.c. (fondo patrimoniale)
- Art. 1414 c.c. (simulazione)
- Art. 2901 c.c. (revocatoria ordinaria)
- Cass. 28593/2024, Cass. 25361/2023, Cass. 24757/2008 (sulla revocabilitĂ del fondo patrimoniale)
✍️ A cura di Francesco Frigieri
🔎 Ogni settimana, uno sguardo critico sulla giurisprudenza in materia di tutela e pianificazione patrimoniale