Pignoramento della casa: quando ci si può opporre?



  1. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.32759, depositata il 16.12.2024, si è pronunciata su una controversia riguardante l’espropriazione immobiliare esattoriale di un’abitazione  del debitore.

  2. Il caso ha coinvolto un contribuente, che aveva impugnato il pignoramento immobiliare della propria abitazione principale, sostenendo l’illegittimità della procedura esecutiva per violazione del divieto di sottoporre a esecuzione forzata l’unica proprietà destinata ad abitazione.

    Il contribuente si era opposto al pignoramento immobiliare eseguito per il recupero di crediti tributari, invocando l’art. 76, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973. Questo articolo stabilisce che non è possibile procedere con l’espropriazione di un immobile che costituisce l’unica proprietà del debitore, non di lusso, e adibita ad abitazione principale.

    Dopo il rigetto delle sue istanze nei gradi di merito, in cui il giudice tributario aveva dichiarato alcune delle eccezioni tardive e confermato la validità delle cartelle sottostanti il contribuente ha presentato ricorso per Cassazione contro l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    La Corte di Cassazione ha riaffermato il seguente principio di diritto: in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito un pignoramento immobiliare su un immobile che rappresenta l’unica proprietà del debitore, adibito ad abitazione principale e non classificato come bene di lusso, l’azione esecutiva non può proseguire. Questo divieto opera anche se il processo esecutivo è pendente alla data del 21 agosto 2013, in virtù delle disposizioni introdotte dal D.L. 69/2013 e dall’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973.

  3. Avv. Francesco Frigieri