Risposta n. 165 dell’1.8.24 dell’Agenzia delle Entrate: l'atto di "rinuncia alla posizione di beneficiario di Trust” non è soggetto all’imposta di donazione.
Tale approdo era stato chiarito anche nelle risposte agli interpelli n. 106 del 15 febbraio 2021 e n. 352 del 18 maggio 2021.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva supportato questa conclusione, affermando che solo l'attribuzione dei beni al beneficiario può rappresentare il requisito per l'imposta sul trasferimento di ricchezza (vedi Sentenza 29 maggio 2020, n. 10256).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che la "restituzione" dei beni, una volta che questi non sono più vincolati dal trust, è solo una conseguenza automatica della cessazione del trust e non comporta un trasferimento di ricchezza in favore del disponente. Il trasferimento formale dei beni è considerato un atto "neutro" che non è soggetto a imposte, poiché non manifesta una capacità economica (vedi Sentenza 30 marzo 2021, n. 8719).
Nel caso specifico, in conformità alla legge regolatrice, quella di Jersey, è consentito ai beneficiari di "rinunciare, permanentemente o per un periodo di tempo, in tutto o in parte, alla loro posizione giuridica nel trust". I beneficiari del Trust avevano espresso l'intenzione di fare ciò tramite un atto di "rinuncia", di cui è stata fornita una bozza come parte della documentazione richiesta. In particolare, questa bozza (cfr. Titolo I) indicava che i beneficiari del Trust, dichiaravano di rinunciare permanentemente alla loro posizione di beneficiari del Trust ai sensi dell'art. 10A della Legge di Jersey, con conseguente restituzione dei beni del Trust ai disponenti.
I Trustee e i Guardiani del Trust hanno dato il loro consenso alla rinuncia e confermato che gli unici beneficiari sono di conseguenza i disponenti.
Ecco i punti chiave della posizione dell'Agenzia:
- Trust e imposizione Diretta: I trust sono trattati come soggetti passivi per l’imposta sul reddito delle società (IRES). Quindi, a seconda che il trust sia "trasparente" (con beneficiari chiaramente individuati) o "opaco" (senza beneficiari specifici), cambia il modo in cui il reddito viene tassato. Nel caso dei trust trasparenti, il reddito è imputato direttamente ai beneficiari come reddito di capitale.
- Imposizione Indiretta: L'Agenzia ha precisato che mentre gli atti che attribuiscono beni ai beneficiari del trust sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, l'atto istitutivo del trust è invece esente da questa imposizione. Un aspetto ancora più interessante è che la "retrocessione" dei beni ai disponenti non comporta l’applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, poiché non vi è alcun effettivo trasferimento di ricchezza. Questa posizione è stata confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Nel caso specifico esaminato, la rinuncia dei beneficiari alla loro posizione giuridica ha determinato la cessazione del Trust e la restituzione dei beni ai disponenti. Poiché non si è verificato un vero e proprio trasferimento di ricchezza, l'imposta di donazione non trova applicazione. Tuttavia, l'atto sarà comunque soggetto all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, ma solo in misura fissa.
Avv. Francesco Frigieri