Interessante sentenza n. 5487, depositata in data 1.3.24, con la quale la Corte di Cassazione perchè chiarisce come deve essere predisposta nel testamento la sostituzione dell'errede o del legatario qualora non possa o non voglia accettare l'attribuzione.
Il caso sottoposto alla Corte vedeva due fratelli i quali volevano essere riconosciuti come gli eredi, in sostituzione del fratello premorto, marito della testatrice, la quale aveva redatto un testamento olografo molto particolare. La testatrice aveva infatti istituito come unico erede il marito, con l’obbligo morale di riscrivere il testamento stesso dopo la sua morte con istituzione degli eredi i fratelli, cognati della testatrice stessa.
Tuttavia, poiché il marito era deceduto prima della moglie, i fratelli alla morte della testatrice avevano invocato la la loro qualità di eredi in sostituzione in luogo del fratello premorto.
La Corte ha sottolineato che, affinché la sostituzione dell'erede possa essere valida, doveva esserci una doppia istituzione di erede, indicando chiaramente un ordine successivo di eredi nel testamento.
La de cuius non aveva espressamente istituito eredi i cognati, in forza del meccanismo della sostituzione ex art. 688 c.c., ma aveva fatto riferimento all'obbligo morale del marito di "riscrivere il testamento", nel rispetto dei "reciproci accordi".
La sostituzione deve essere oggetto di un'esplicita disposizione del testatore, il quale provvede ad una designazione in subordine per il caso in cui l'istituito non possa acquistare l'eredità o il legato; in tale ipotesi, è lo stesso testatore ad indicare il criterio di soluzione per il caso in cui il designato alla successione non possa o non voglia succedere, prevalendo sia sulla rappresentazione che sull'accrescimento.
Avv. Francesco Frigieri