Eredità: come interpretare il termine “soldi” nel testamento?



Interessante Ordinanza n.38507, depositata in data 22.12.23, con la quale la Corte di Cassazione prenderà in esame l'interpretazione da riporre ad un legato, in cui il testatore  attribuiva  "tutti i soldi in mio possesso" percentualmente ai figli in misura diversa.

Il problema interpretativo si era originato perché nel relictum erano stati rinvenuti non solo soldi, ma anche fondi di investimento, obbligazioni, titoli azionari per oltre euro 2.000.000,00, e partecipazioni societarie.

Il Tribunale aveva ritenuto di dover dare un’interpretazione estensiva al termine “soldi”, volta quindi  a ricomprendere sia il denaro che gli investimenti, ad esclusione delle partecipazioni societarie perché non ritenute investimenti  di pronta liquidazione.

La Corte di Appello aveva ritenuto invece di ridurre l’interpretazione data dai primi Giudici circoscrvendo il legato al denaro ed agli investimenti immediatamente convertibili (fondi di investimento) e non  anche le azioni ed obbligazioni perché non immediatamente convertibili.

Il ricorrente in primo grado, impugnerà la sentenza di secondo grado e la Corte accoglierà il ricorso rilevando che l'oggetto del giudizio era quello di stabilire il contenuto del legato sulla base di quanto disposto nel testamento, ed a tale compito la  Corte d'Appello aveva fatto corretto uso dei criteri interpretativi, arrivando, tuttavia, a conclusioni errate con riferimento alle obbligazione ed azioni, essendo di immediata conversione.

La Cassazione, infatti, affermerà che la sentenza impugnata aveva compiuto una corretta applicazione dei principi dettati in materia di interpretazione delle volonta' testamentarie.

Richiamerà infatti l’orientamento consolidato secondo cui l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", e' caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una piu' penetrante ricerca, al di la' della dichiarazione, della volonta' del testatore, la quale, alla stregua dell'articolo 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalita' dello stesso, la sua mentalita', cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita, cosi' ex multis Cass. n. 10882/2018).

Tali criteri interpretativi dovevano, tuttavia, portare a ricomprendere il valore di tutte le azioni ed obbligazioni, trattandosi, soprattutto per quelle relative a societa' quotate in borsa ovvero oggetto di contrattazione su apposti mercati, di titoli aventi una funzione chiaramente di investimento e connotati dalla possibilita' di una sollecita ed agevole conversione del loro valore di mercato in denaro.

Avv. Francesco Frigieri