Interessante sentenza n.28962, depositata in data 18.10.23, con la quale la Corte di Cassazione prende in esame una fattispecie particolare, vale a dire la differenza fra legato in sostituzione di legittima e quella di legato in conto legittima.
Il coniuge aveva fatto valere la propria qualita' di legittimaria pregiudicata dalle disposizioni testamentarie, senza tuttavia rinunciare al legato.
La domanda in primo e secondo grado, veniva quindi respinta perché le Corti di merito avevano ritenuto sussistere nella fattispecie un legato in sostituzione di legittima, il quale avrebbe presupposto la rinuncia al legato non avvenuta.
La Corte di Cassazione sarà di diverso avviso precisando che la sentenza impugnata aveva correttamente qualificato la disposizione in favore del coniuge quale legato di usufrutto generale. Doveva, infatti, ribadirsi che il lascito dell'usufrutto generale non e' istituzione di erede, ma legato: il che, tuttavia, non vuol dire che il legato dell'usufrutto generale, qualora sia disposto in favore di un legittimario, sia necessariamente un legato in sostituzione di legittima, ma ben può essere un legato in conto legittima, il quale permette di esercitare l’azione di riduzione senza rinunciare al legato.
In mancanza di una chiara volonta' del testatore di tacitare l'onorato, il legato in favore del legittimario si presume in conto di legittima, e quindi si considera un lascito da imputarsi alla quota, analogamente alle donazioni senza dispensa dall'imputazione.
Avv. Francesco Frigieri