Interessante ordinanza n.28146, depositata il 6.10.23, poiché la Corte di Cassazione ribadisce che un atto di trust familiare nel quale si fa espressa menzione dello scopo di adempiere al dovere di contribuzione di cui all’art. 143 cod.civ. nei confronti dei tre figli del disponente,non può essere ritenuto adempimento di un obbligo giuridico, a nulla rilevando che l’obbligo di mantenimento a carico del genitore sia a contenuto variabile per oggetto, modalità e tempo.
La Corte respingerà quindi il motivo evidenziando anche che nessun argomento i ricorrenti hanno addotto per indurre il Collegio a rivedere il proprio consolidato orientamento, correttamente applicato dal giudice di merito; viene pertanto ribadito che: - le nozioni di atto di disposizione patrimoniale e di terzo, contenute nell'art. 2901 c.c., "vanno parametrate alle peculiarità di un istituto che attribuisce alla disposizione del patrimonio contenuto differente dalla tradizionale visione della circolazione dei beni" (Cass. n. 13388 del 29/5/2018, n. 13388);
“L’istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti” (così Cass. 03/08/2017, n. 19376; nella specie, il trust era finalizzato a fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole),
“Il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l'atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito” (Cass. 04/04/2019, n.9320).
Avv. Francesco Frigieri