Testamento: le "pressioni" di alcuni figli integrano il dolo?



La risposta è dipende.

Interessante sentenza n,25521, depositata il 31,8,23, poiché la Corte di Cassazione escluderà il dolo in un testamento sulla base di precise considerazioni, quali:

  1. Innanzitutto il rispetto assoluto della volontà del testatore impone che, al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni; occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Sez. 2, n. 4653 del 28/02/2018 con numerosi richiami).
  2. L'esigenza di assicurare una più penetrante ricerca della volontà del testatore, di là delle mere dichiarazioni, impone innanzitutto un esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, alla stregua dei principi generali di ermeneutica di cui all'art.1362 c.c., applicabili al testamento sia pure con gli opportuni adattamenti (Cass. n.468 del 14.1.2010). Soltanto qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci al testamento, seppure sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita, le sue condizioni fisiche (Cass. n.10075 del 24.4.2018)
  3. Infine  deve rimarcarsi che la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività di condizionamento e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore (da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, n. 30424 del 17/10/2022). (..) Le "pressioni" (che, invero, nell'interpretazione, devono essere identificate in modo chiaramente distinto da un'attività di coercizione che, nella specie, non è stata mai dedotta e potrebbe essere rilevante per la violenza, non per il dolo), è necessario che, come già rimarcato, sia riscontrabile l'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore.

            Nel caso specifico, non era stata compiuta una valutazione globale della scheda, estrapolando le affermazioni contenenti i riferimenti alle "pressioni ricevute", sebbene nella parte iniziale della scheda il testatore riportasse, testualmente, di essere indotto a riesaminare le precedenti disposizioni da "alcuni aspetti dei rapporti con la figlia nei confronti dei due fratelli.

Avv. Francesco Frigieri