Trust: è revocabile sia l’atto istitutivo che quello di dispositivo o di dotazione?



La risposta pare affermativa.

Interessante Ordinanza della Cassazione n.25964, depositata in data 6.9.23, perché estende la revocatoria anche all’atto istitutivo di Trust e non solo a quello dispositivo attraverso il quale viene dotato il fondo in Trust dei beni conferiti dal disponente.

Con l’unico motivo di ricorso veniva censurata la sentenza della Corte d’appello per aver violato l’art. 2901.c.c. per non aver ritenuto che il danno deve essere conseguenza diretta dell’atto impugnato, (atto dispositivo) restandone esclusi tutti gli atti che non implicano, di per sé stessi, alcuna modificazione della situazione patrimoniale del debitore (atto istitutivo).

In realtà, la Corte preciserà che in precedenza si era affermato che l’azione revocatoria non poteva essere proposta nei confronti dell’atto istitutivo, ma soltanto nei confronti dell’atto dispositivo, in quanto l’effetto traslativo conseguiva solo con il trasferimento dei beni al trustee.

La Corte con questa Ordinanza,  per contro, richiamerà  altro orientamento secondo il quale, pur essendo teoricamente individuabile la distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni al trusteee, l’azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell’atto di trasferimento dei beni al trustee ma anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti (Cass., 1 n. 10498 del 15/4/2019; Cass., 3, n. 13883 del 6/7/2020 e altri precedenti ivi richiamati).

Avv.Francesco Frigieri