Interessante sentenza n.17555, depositata in data 21.06.2023 poiché tratta della divisione ereditaria fra fratelli e delle problematiche della collazione delle donazioni fatte in vita dal genitore.
Il problema che si è posto era se quanto donato superava, o meno, la quota di riserva spettante al coerede donatario..
La corte preciserà che:,
a) se il valore della donazione è inferiore al valore della quota del donatario, questo vuol dire che la collazione per imputazione può essere interamente attuata mediante imputazione e prelevamento. In questo caso, concorrendo il donatario nella divisione dei beni residui, gli interessi sul valore imputato sono regolati in sede di resa del conto fra i coeredi secondo le norme della divisione ereditaria;
b) se la donazione supera il valore della quota del donatario, si avrà che il relictum è in grado di soddisfare solo in parte il diritto ex collatione di ciascuno dei coeredi concorrenti (discendenti o coniuge). In questa ipotesi, il donatario è escluso dalla comunione sul relictum, rimanendo a suo carico l’obbligo di pagamento dell’eccedenza, che è conseguita dai coeredi dopo il prelevamento di tutti i beni relitti. Su tale eccedenza, che costituisce obbligazione di valuta che trae la propria origine nella scelta del donatario di conferire per imputazione la donazione di valore superiore alla quota (supra), sono dovuti gli interessi dal giorno in cui si è aperta la successione (cfr. art. 745 c.c.).
Avv.Francesco Frigieri