In questo caso, la risposta è stata negativa.
Interessante ordinanza depositata in data 15.6.2023 con la quale la Corte di Cassazione, preciserà che le spese fatte dal coniuge non proprietario per la ristrutturazione dell’immobile dove ha vissuto con i figli prima della separazione, non possono essere restituite.
Affermerà la Corte che l'assunzione di tali spese da parte del coniuge rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143 c.c.) durante la comunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliata, considerandola prova del contributo dato alla formazione del patrimonio dell'altro: la moglie, invero, durante il matrimonio, aveva contribuito con versamento di circa € 26.000,00, alle spese di ristrutturazione dell'immobile (acquistato nel 2000 ed intestato al marito, con contestuale stipula di un mutuo), che comunque è stato dal marito, proprietario esclusivo, messo a disposizione della coppia e dei figli.
Entrambi i coniugi hanno goduto, sino a quando è perdurata la convivenza (essendo intervenuta separazione consensuale nel 2010), delle migliorie apportate nell'immobile. E lo stesso discorso vale per il contributo, indiretto, alle tasse ed ai ratei di mutuo (in quanto il marito ha utilizzato i versamenti fatti dalla moglie sul conto corrente, intestato al medesimo con delega alla moglie ad operare, anche per tale pagamento).
Verrà quindi respinto il ricorso proposto dalla moglie.
Avv. Francesco Frigieri