Pignoramento immobile della comunione legale: per intero o metà?



Interessante sentenza della Corte di Cassazione, n.9536, depositata il 7.4.2023, poiché afferma la necessaria pignorabilità dell’intero bene immobile della comunione legale, nonostante il debitore sia solo uno dei coniugi, non potendosi sostenere al riguardo la formazione di quote, neppure presuntive, pari al 50%.

Esiste al riguardo un orientamento consolidato secondo il quale «La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione».

Nel caso specifico, peraltro, la Suprema Corte, preciserà anche sul piano processuale che l'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene).

L’azione revocatoria è infatti funzionale all'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene.

Avv. Francesco Frigieri