Quando la relazione extra-coniugale integra revocazione delle donazioni?



Con la sentenza n.19816, depositata il 20.6.2022, la Corte di Cassazione interpreta come ingiuria grave integrante la revocazione delle donazioni, ex art. 801 c.c, la relazione extra coniugale intessuta dal marito con la cognata (moglie del fratello dell'attrice), perché sviluppata all'interno dell'azienda di famiglia della moglie, in cui lavoravano anche i rispettivi coniugi.

Veniva pertanto accolta dal Tribunale la revocazione delle donazioni dirette ed indirette fatte al marito.

La Corte d'Appello confermava  la sentenza di primo grado, affermando, fra l'altro, che l'elemento dell'ingiuria grave non poteva  essere ravvisato sic et simpliciter nell'adulterio, nella specie erano le modalità con cui l'adulterio era stato consumato a determinare la gravità dell'ingiuria; nello specifico, la gravità conseguiva al fatto che la relazione extraconiugale era stata intrattenuta con la moglie del fratello della donante (in un contesto che andava a «minare, oltre alla stabilità del rapporto coniugale [...] anche quella familiare», essendo evidente come «le conseguenze della scoperta del tradimento avevano provocato ripercussioni estese a tutto il tessuto familiare, non limitandosi al mero ambito matrimoniale») e alla circostanza che l'adulterio si era sviluppato all'interno dell'azienda di famiglia, cosicché «la scoperta del tradimento è [...] inevitabilmente divenuta nota anche tra gli altri dipendenti e colleghi, riverberando l'infedeltà dell'appellante nell'ambito lavorativo, con evidente e innegabile ulteriore pregiudizio per la dignità della moglie»;

Il marito proponeva ricorso per cassazione sostenendo l’errore dei giudici  per avere ritenuto integrata una "ingiuria grave", tale da giustificare, ai sensi dell'art. 801 c.c., la revocazione delle donazioni indirette, non considerando che il rapporto tra i due coniugi era già entrato in una crisi non più reversibile (sì che l'adulterio non era stato la causa della crisi, ma la sua conseguenza) e che la relazione extraconiugale era stata intessuta con modalità tali da essere mantenuta segreta.

La Corte di Cassazione respingerà il ricorso affermando che la Corte d’Appello aveva  correttamente rilevato come non basti ad integrare tale ingiuria la mera relazione extraconiugale, ma ritenuto rilevante che l'adulterio fosse maturato all'interno del nucleo familiare ristretto dei due coniugi e il fatto che si fosse sviluppato nella cornice di un comune ambiente lavorativo talchè si doveva ritenere integrata la gravità dell'offesa all'onore patita dalla moglie, per un atteggiamento di noncuranza e di assenza di rispetto del marito nei confronti della dignità della moglie.

Avv.Francesco Frigieri