Il beneficio prima casa si perde se l'immobile non verrà costruito in tempo?



La risposta pare affermativa.

Interessante sentenza della Corte di Cassazione n.17867/2022, depositata in data 1.06.2022, poiché prende in esame la fattispecie nella quale i contribuenti dopo aver acquistato un immobile da costruire usufruendo dei benefici prima casa, decadranno dal beneficio perché l’immobile non verrà consegnato e di conseguenza non sarà trasferita la residenza entro i 18 mesi dall’acquisto.

I contribuenti sosterranno che nella fattispecie si trattava di una permuta avente ad oggetto il trasferimento di un bene (terreno) contro un bene futuro (unità immobiliare) la cui disponibilità sarebbe avvenuta in capo ai permutanti ad ultimazione dei lavori e consegna dei beni futuri, per cui, ad avviso dei ricorrenti, solo da quel momento sarebbe potuto decorrere il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza.

La Corte sarà di diverso avviso rilevando che l'art.1, nota II bis, lett. a) della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, tra le altre condizioni, stabilisce che l'aliquota agevolata dell'imposta di registro, riferita agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni non di lusso, si applica, purché «l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza», aggiungendo che «La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto». La residenza dell'acquirente nel comune in cui si trova l'immobile è, dunque, un elemento costitutivo del beneficio "prima casa", che viene provvisoriamente accordato anche quando l'acquirente risieda altrove. In quest'ultimo caso, l'acquirente assume nei confronti del fisco l'obbligo di provvedere ad effettuale tale trasferimento nel termine di diciotto mesi, determinandosi, in caso di inadempimento, la decadenza dal beneficio (v. da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 28860 del 01/12/2017; Cass., Sez. 6-5, n. 2527 del 05/02/2014). Proprio perché il menzionato trasferimento costituisce un obbligo del contribuente, assumono rilievo gli eventuali ostacoli nell'adempimento che non siano ad esso imputabili (v. Cass., Sez. 5, n. 14399 del 07/06/2013). La decadenza può, dunque, essere esclusa se il mancato trasferimento della residenza nel termine indicato sia dovuto a causa di forza maggiore, da intendersi come evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente (così Cass. Sez. 6-5, n. 28838 del 08/11/2019; Cass., Sez. 6-5, n. 26328 del 19/10/2018; Cass. Sez. 6-5, n. 1588 del 23/01/2018; v. anche Cass., Sez. 6-5, n. 17225 del 12/07/2017).

La forza maggiore va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato." (Cass. n. 9433 del 2018; Cass. n. 7067/14, 13148/16, 20066/15, 2527/14, 9776/2009, sez. un. n. 1196/00).

Come precisato dal giudice di appello elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza non nella prima casa ma nel comune in cui essa si trova.

Avv.Francesco Frigieri