Interessante sentenza della Corte di Cassazione n.14193, depositata in data 5.5.2022, poiché prende in esame il caso di una successione testamentaria di un padre che lasciava tre figli e che nel testamento, dopo avere menzionato una donazione fatta in favore di un solo figlio, lasciava tutto il resto del suo patrimonio ai tre. In aggiunta a tale donazione, il testatore ne aveva fatte altre in favore dei figli e di una nipote, figlia di uno dei figli.
Si giunge in Cassazione perché I ricorrenti avevano evidenziato l’errore che la Corte d'appello aveva commesso, al fine di determinare l'asse sul quale calcolare la disponibile, poiché non aveva incluso nel conteggio la donazione fatta in favore della nipote in quanto non legittimaria e non aveva compiuto correttamente la riunione fittizia, la quale avrebbe dovuto comprendere tutte le donazioni, a chiunque fatte, compresa quella al figlio, seppur in presenza di dispensa.
La Corte accoglierà su questi punti il ricorso, precisando che la dispensa dalla collazione non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967), né implica la non assoggettabilità della donazione alla riduzione. Ciò risulta dall'art. 737, comma 2, c.c., ove si dice <la dispensa non produce effetto se non nei limiti della disponibile»: il che non significa che, se il valore della donazione dispensata eccede la disponibile, l'eccedenza è soggetta a collazione, ma piuttosto che il donatario è esposto per l'eccedenza all'azione di riduzione (Cass. n 711/1966).
La dispensa dalla collazione, sottrae il donatario dal conferimento, ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile, né sottrae la donazione alla riduzione, se pregiudica la quota di riserva degli altri.
Avv. Francesco Frigieri