Pagamento del debito da parte di un terzo, la Banca può essere tenuta al risarcimento del danno?



Interessante sentenza della Corte di Cassazione n.13342, depositata in data 28.4.2022, poiché accoglie la domanda di risarcimento danni richiesta dai promittenti acquirenti di un immobile pignorato nei confronti dei creditori in quanto, nonostante detti acquirenti avessero estinto il debito del promittente venditore direttamente  ai creditori (Banche), questi  non avevano presentato  tempestivsamente idonea rinuncia  agli atti nella procedura esecutiva, con la conseguenza che il bene era stato  venduto all'asta e non ai promissari acquirenti.

In primo grado la domanda era stata accolta, ma in secondo grado, la Corte aveva riformato la decisione sul presupposto della carenza del nesso causale del danno con le condotte illecite dei creditori  in quanto a detta dei Giudici di secondo grado, era il promittente venditore tenuto a garantire al promissario acquirente l’estinzione della procedura esecutiva, e nessun obbligo poteva riscontrarsi nei  creditori.

La Cassazione, per contro,  accoglierà il ricorso affermando che i Giudici di secondo grado avevano deciso non tenendo conto dei principi di buona fede e correttezza che avrebbero dovuto  essere osservati dai  creditori, i quali si sarebbero dovuti adoperare per la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, precisando che  il creditore soddisfatto avrebbe dovuto  rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avendo riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti, sicché il ritardo ingiustificato non può che comportare  la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato.

Nella fattispecie, la Corte rimarcherà che il pagamento dei promissari acquirenti del prezzo dell’immobile, non al proprietario esecutato, ma direttamente ai creditori, estinguendo i debiti,  integra un negozio la cui causa è la liberazione dell’immobile dal pignoramento e dalle ipoteche, liberazione  cui si sono resi inadempienti gli ex creditori. Pertanto, gli ex creditori  devono risarcire il danno nella somma pari all'esborso effettuato dai promissari acquirenti, essendovi una responsabilità di tipo contrattuale nascente dall'accordo trilatero intercorso.

Avv.Francesco Frigieri