Fondo patrimoniale revocabile nonostante l'ipoteca sui beni ?



La risposta sembra affermativa.

Interessante sentenza della Corte di Cassazione n. 11654, depositata in data 11 aprile 2022, in quanto accoglie l’azione revocatoria promossa per rendere inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale, nonostante l’immobile in esso vincolato fosse  già ipotecato  per valori tali da assorbirne  interamente il valore stesso, perciò precluso il soddisfacimento di un creditore non privilegiato da detta garanzia.

La Corte preciserà che l’azione  revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso.

Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass. n. 16973/2015).

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. n. 11892/ 2016).

Pertanto, la tesi fatta valere dai costituenti il fondo, vale a dire quella che il creditore revocante non avrebbe interesse ad ottenere l'inefficacia della costituzione del fondo, a fronte dell'ipoteca iscritta da altri creditori, non può essere condivisa  ben potendo l’ipoteca venir meno in futuro, ovvero ridursi, tanto che il giudizio relativo all’incidenza di tale garanzia sui beni del fondo, va riferita non già al momento delal costituzione del fondo, ma proiettata nel futuro, con valutazione prognostica sulle sorti delia capienza e/o efficacia dell'ipoteca stessa.

Avv.Francesco Frigieri