L’ordine di auto-bonifico del delegato sul conto, può essere nullo?



La risposta sembra affermativa.

Il Tribunale di Como, con sentenza depositata in data 4.4.2022, n.1771, accoglie la domanda degli eredi nei confronti di una signora che prestava assistenza al loro caro, dichiarando la nullità dell’operazione essendo l’ordine impartito alla Banca non già una donazione indiretta, ma una  donazione tipica ad esecuzione indiretta che nel caso di specie richiedeva la forma dell’atto pubblico ai sensi dell’art. 782 c.c.. a nulla rilevando l’attività di intermediazione gestoria dell’ente creditizio. (Cass. Sez. Unite 27 luglio 2017, n.18725).

Né, la badante aveva dedotto alcunchè circa il modico valore dell'operazione, per rientrare nella previsione di cui all’art. 783 c.c. essendo, per contro, l’importo di particolare importanza, (euro 100.000,00).

Sul punto il Tribunale richiamerà la giurisprudenza costante che ai fini del riconoscimento del valore di una donazione, l’art. 783 c.c., pur non dettando  criteri rigidi cui ancorare la  relativa valutazione, evidenzia  due elementi di valutazione;  quello oggettivo correlato al valore del bene trasferito e  quello soggettivo correlato alle condizioni economiche del donante, talchè l'atto di liberalità per essere considerato di modico valore non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (in questo senso Cassazione 17 febbraio 2020 n.3858, Cassazione 12 giugno 2001 n. 7913).

La donazione, ancorchè rimuneratoria, secondo il Tribunale, al fine di compensare i servizi resi dal donatario al donante, necessita comunque delle medesime forme previste in generale dall’art.782 c.c., per qualsiasi tipo di donazione, (in questo senso Cass.  24 ottobre 2002 numero 14981 e Cassazione 18 maggio 2016 1026).

Il Triibunale ha chiarito, infine, che trattandosi l’obbligo di rimborso, inquadrabile nell’indebito oggettivo, è da qualificare come  debito di valuta, al quale  non può agggiungersi la rivalutazione monetaria non essendo quest'ultima una voce da considerarsi  conseguenza   automatica del ritardato adempimento,   ma può essere liquidata in presenza della prova del maggior danno ex art. 1224 c.c., secondo comma (in questo senso Cass. Sez.Unite 23 Marzo 2015 n.5743). 

Avv.Francesco Frigieri