I figli esclusi dal testamento, comunque impugnato, rispondono al Fisco?



Interessante sentenza della Cassazione n.9186 del 22.3.2022, perché accoglie il ricorso dei figli completamente pretermessi in un testamento, ai quali, tuttavia il Fisco aveva richiesto il pagamento dell’IMU arretrato, non versato dal padre, il quale aveva nominato unico erede la convivente.

La Corte, nel premettere che, ai sensi i dell'art. 752 cod. civ. i coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti del de cuius in proporzione alle rispettive quote ereditarie e che, ai sensi, dell’art.  754 cod. civ.  gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione alla propria quota, preciserà che ai fini della assunzione della qualità di erede, tuttavia, non è sufficiente la mera chiamata all'eredità, né la denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (Cass. Sez. 2, n. 10729 del 2009).

La qualità di erede, prosegue la Corte, consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, affermando che la prova, in quel caso, spettava al Fisco, secondo i generali principi in tema di onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. L, n. 21436 del 30/08/2018, Rv. 650214 - 01).

Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale, aveva errato nel ritenere l'irrilevanza delle vicende testamentarie in quanto non inerenti al giudizio, e dall'altro sostenendo che i ricorrenti, «nella loro qualità di presunti  eredi» erano «come tali legittimati passive per il debito tributario "de quo"».

La Cassazione, invece, ribadirà che In mancanza di prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità, i figli  non possono considerarsi soggetti passivi d'imposta ed il fatto che gli stessi avessero  impugnato il testamento non comportava la qualifica di eredi, conseguento tale qualità soltanto con la  sentenza (costitutiva) di accoglimento dell’azione di riduzione avverso le disposizioni testamentarie in favore della convivente.

Avv. Francesco Frigieri