Interessate sentenza della Cassazione civile, Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520 perchè incide sui rapporti tra banche, Agenzia delle Entrate – Riscossione e debitori.
La Corte mette ordine in un’area grigia che, negli anni, ha generato contenzioso, segnalazioni in Centrale Rischi e (non di rado) responsabilità risarcitorie.
⚖️ Il caso, in sintesi
Una società correntista agisce contro la banca:
- perché questa ha versato all’Agente della Riscossione somme affluite sul conto dopo il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/1973;
- e perché, a seguito di tali versamenti, ha segnalato il cliente a sofferenza in Centrale Rischi.
Tribunale e Corte d’Appello accolgono le regioni della società.
La banca ricorre e la Cassazione ribalta tutto e afferma un principio chiave:
Nel pignoramento esattoriale del conto corrente, la banca è obbligata a versare all’Agente della Riscossione anche il saldo attivo maturato dopo il pignoramento, se (e nella misura in cui) si formi entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Tradotto:
💣 le rimesse successive NON sono “libere” solo perché il saldo iniziale è già stato pagato.
🔍 Perché la sentenza è così importante
La Corte chiarisce che:
- il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/1973 è un vero processo esecutivo, anche se “senza giudice”;
- la banca, quale terzo pignorato, è soggetta al vincolo di custodia ex art. 546 c.p.c.;
- tale vincolo non si esaurisce con il primo pagamento, ma dura almeno per tutto lo spatium deliberandi di 60 giorni;
- sono pignorabili anche i crediti futuri ed eventuali, purché derivanti da un rapporto base già esistente (come il conto corrente).
In altre parole:
⏳ per 60 giorni il conto resta “sotto sorveglianza”, anche se inizialmente era a saldo zero o negativo.
🏦 Effetti pratici per banche e correntisti
✔️ La banca che versa le somme successive agisce legittimamente
✔️ Legittima anche la segnalazione in Centrale Rischi, se l’esposizione nasce proprio da quei versamenti
Per i debitori, invece, il messaggio è chiaro (e poco consolante):
👉 attenzione ai bonifici successivi al pignoramento.
🧩 Il principio di diritto
Nel pignoramento esattoriale del conto corrente, il saldo attivo maturato dopo la notifica dell’atto è soggetto al vincolo ex art. 546 c.p.c. e deve essere versato all’Agente della Riscossione dalla banca, almeno entro i 60 giorni, indipendentemente dal saldo iniziale e dal fatto che questo sia già stato pagato.
🎯 Perché interessa chi fa pianificazione patrimoniale
- cambia la gestione del rischio bancario;
- impatta su cash flow aziendali e personali;
- rende ancora più centrale la pianificazione preventiva (conti dedicati, separazione dei flussi, strumenti di protezione leciti).
✅ FAQ – Pignoramento esattoriale del conto corrente (art. 72-bis DPR 602/1973)
1) Se la banca paga subito il saldo presente sul conto al momento del pignoramento, il pignoramento “per efficacia ”?
No. La Cassazione chiarisce che il vincolo non si esaurisce con il primo pagamento: resta efficace almeno per lo spatium deliberandi di 60 giorni dalla notifica.
2) Le somme accreditate dopo la notifica (bonifici, incassi POS, rimesse) sono pignorate?
Sì, se determinano un saldo attivo entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento (e nei limiti del credito per cui si procede). La banca deve versarle all’Agente della Riscossione.
3) Vale anche se al momento del pignoramento il conto era a saldo zero o negativo?
Sì. È uno dei punti centrali: non cambia nulla se il saldo iniziale era negativo oppure positivo e già pagato.
4) La banca può “aspettare” 60 giorni prima di pagare?
Per le somme già esigibili al momento della notifica, la norma prevede che il pagamento avvenga entro 60 giorni. Ma per le somme che diventano esigibili dopo, il pagamento va fatto alle rispettive scadenze (quindi quando maturano).
5) La banca è obbligata a bloccare il conto?
Più che “bloccarlo”, è tenuta al vincolo di custodia ex art. 546 c.p.c.: non può consentire al debitore di disporre liberamente delle somme vincolate e deve rispettare l’ordine di pagamento dell’Agente della Riscossione.
Avv. Francesco Frigieri
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