I crediti del defunto, possono essere richiesti solo da un erede?



Interessante sentenza della Corte d’Appello di Genova, Sent. n. 1107/2025 (20 ottobre 2025) perché afferma che i crediti già facenti parte del patrimonio del de cuius entrano nella comunione ereditaria e possono essere fatti valere da ciascun coerede anche per l’intero.

Il caso (in breve)

Un uomo muore lasciando come eredi un fratello e un nipote (figlio di sorella premorta). La compagna convivente, delegata ad operare sul conto corrente del de cuius, nel periodo precedente al decesso aveva effettuato prelievi e bonifici per oltre € 69.000 in proprio favore e verso un terzo.

Il fratello, quale erede, agisce per ottenere la restituzione integrale delle somme indebitamente sottratte.

In primo grado la domanda viene accolta integralmente.
In appello, invece, il risarcimento viene dimezzato: l’erede attore avrebbe avuto diritto solo al 50% della somma, essendo coerede.

La Suprema Corte ribalta la decisione e chiarisce un punto fondamentale:

I crediti del de cuius fanno parte della comunione ereditaria e non si dividono automaticamente tra i coeredi.

Quindi, ciascun coerede può agire per l’intero credito, senza limitazioni proporzionali alla sua quota ereditaria.

La decisione della Corte d’Appello in rinvio

Applicando il principio enunciato dalla Cassazione, la Corte:

condanna la convivente a restituire l’intero importo di € 69.000 all’erede attore;
esclude la pretesa di considerare i prelievi come “donazioni per obbligazione naturale”;
⚖️ compensa le spese per un terzo e condanna la convenuta ai restanti due terzi.

Principio di Diritto

I crediti già facenti parte del patrimonio del de cuius entrano nella comunione ereditaria e possono essere fatti valere singolarmente da ciascun coerede anche per l’intero, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri eredi. La ripartizione tra i coeredi opera solo sul piano dei rapporti interni. A differenza dei debiti per i quali vale la parziarietà, ossia ogni eredi risponde in proporzione alla  quota ereditata, per i crediti esiste una “solidarietà” attiva.

Perché è importante per consulenti e professionisti

  • Molti eredi rinunciano a crediti ritenendo di poter agire solo per la propria quota. Non è così.
  • La legittimazione all’azione è piena, anche senza coinvolgere tutti gli eredi.
  • Nelle situazioni di convivenza more uxorio, le movimentazioni bancarie richiedono prova chiara dell’animus donandi: la “delegata” non legittima prelievi liberi.
  • Per i debiti, gli eredi rispondono in proporzione alla quota di eredità.

 

FAQ operative

1) I crediti del defunto possono essere richiesti solo da un erede (coerede)?
Si. Ciascun coerede può agire anche per l’intero credito del de cuius. La ripartizione tra coeredi avviene solo nei rapporti interni (conguagli in divisione).

2) Perché per i debiti vale la “parziarietà” e per i crediti no?
Perché l’art. 752 c.c. disciplina il riparto dei debiti tra coeredi pro quota, mentre i crediti rientrano nella comunione ereditaria (artt. 727, 757, 760 c.c.). Da qui la legittimazione del singolo coerede ad agire per l’intero..

3) Nelle convivenze “more uxorio” i prelievi della compagna delegata possono essere giustificati come “obbligazione naturale”?
Solo con prova rigorosa di liberalità coerente con le condizioni economiche del de cuius. La delega ad operare non equivale a potere di donare né legittima prelievi “liberi”.

Avv. Francesco Frigieri 

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