🔎 Con l’ordinanza n. 20332 del 21 luglio 2025 della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, viene affrontato il tema della comunione legale e dichiarazione del coniuge non acquirente.
📌 Il caso in esame
Un coniuge aveva acquistato un immobile nel 2005, dichiarando – con l’intervento del coniuge non acquirente – che il prezzo era stato pagato con denaro personale, proveniente dalla vendita di beni propri ex art. 179 c.c.
La moglie, successivamente separata, chiedeva che l’immobile fosse ricondotto nella comunione legale, sostenendo che quella dichiarazione non avesse natura vincolante.
Il Tribunale respingeva la domanda; la Corte d’Appello di Venezia la accoglieva, ritenendo che l’immobile fosse caduto in comunione.
📌 La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello, chiarendo che:
- la dichiarazione del coniuge non acquirente prevista dall’art. 179, co. 2, c.c. non è un atto negoziale di rinuncia alla comunione, ma ha solo valore probatorio;
- essa può assumere portata confessoria solo quando descrive fatti (es. origine del denaro), non quando si limita a un generico asserto qualificatorio;
- l’esclusione di un bene dalla comunione legale richiede non solo la dichiarazione congiunta, ma anche la prova concreta della causa di esclusione prevista dal codice (art. 179, co. 1, lett. c, d, f c.c.);
- in mancanza di tale prova, l’immobile acquistato in costanza di matrimonio cade nella comunione legale, a prescindere dalla dichiarazione resa.
đź“– Il principio affermato
Il coniuge non acquirente che interviene all’atto non compie una rinuncia alla comunione, ma solo una dichiarazione di scienza.
La comunione legale resta la regola, salvo rigorosa dimostrazione delle eccezioni previste dall’art. 179 c.c.
💡 Perché è rilevante per la pianificazione patrimoniale
La pronuncia conferma l’importanza di:
- curare con attenzione la prova documentale dell’origine del denaro impiegato negli acquisti;
- evitare di confidare nella sola dichiarazione del coniuge non acquirente;
- valutare l’impatto che simili atti possono avere in caso di separazione, divorzio o successione.
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