Testamento: revoca e imposte a chi spettano?



📍 (Cass. civ., sez. trib., 27 maggio 2025, n. 14063) Interessante sentenza della Corte di Cassazione,   perchè afferma che se il testamento è revocato, niente imposta!

La Corte di Cassazione torna sul tema della revoca del testamento e ribadisce un principio chiave per chi si occupa di pianificazione patrimoniale: il testamento revocato non solo perde efficacia, ma è come se non fosse mai esistito. E dunque… niente imposta!

📘 Il caso:
Il contribuente aveva presentato dichiarazione di successione in quanto beneficiario di un testamento pubblicato nel gennaio 2020. Tuttavia, erano emersi due successivi testamenti olografi, redatti pochi giorni dopo quello iniziale, che revocavano il primo e nominavano un altro erede.

📉 L’Agenzia delle Entrate pretendeva comunque il pagamento dell’imposta di successione da parte del primo beneficiario, sostenendo che l’aver presentato la dichiarazione equivalesse ad accettazione dell’eredità. La Cassazione ha smentito: se la vocazione testamentaria viene meno per revoca, non si diventa mai eredi – neppure fiscalmente.

🧾 Il principio affermato:

“La revoca del testamento ha effetto retroattivo: chi era stato nominato erede con il primo testamento perde fin dall’origine la vocazione ereditaria. Anche una eventuale accettazione tacita è inefficace, perché manca un valido titolo per succedere.”

📌 In pratica:

  • L’imposta di successione non è dovuta da chi era stato nominato erede in un testamento successivamente revocato.
  • La dichiarazione di successione presentata da chi si credeva erede non genera imposta, se la chiamata è divenuta inefficace.

💬 Eredità & pianificazione: serve prudenza.
Il caso insegna che il semplice deposito di una dichiarazione di successione non basta a generare l’obbligo fiscale, se poi la vocazione ereditaria viene a mancare. Una revoca, anche tacita, è sufficiente a far “sparire” retroattivamente ogni effetto giuridico.

📚 Per chi lavora nel wealth planning:
👉 Se un cliente riceve un testamento a suo favore, verificare l’esistenza di eventuali testamenti successivi è un dovere professionale.
👉 In caso di imposta già liquidata su testamento poi revocato, si potrà chiedere rimborso (art. 42 TUS) o presentare dichiarazione sostitutiva/integrativa (art. 28).

✍️ A cura di [Avv. Francesco Frigieri
Ogni settimana un caso vero per orientarsi tra successione, fisco e protezione patrimoniale.