đ Cassazione, sentenza n. 8519 del 1° aprile 2025
đ Tema: revocazione del testamento e trascrizione dell'accettazione tacita dellâereditĂ
âď¸ Rubrica: "Diritto & Patrimoni"
đ Un figlio naturale può far revocare il testamento? E la sua accettazione tacita è opponibile ai terzi?
Con una decisione destinata a far discutere, la Corte di Cassazione torna su due snodi fondamentali in materia successoria:
1ď¸âŁ Revocazione del testamento per sopravvenienza di figli (art. 687 c.c.)
2ď¸âŁ Trascrizione dell'accettazione tacita di ereditĂ (art. 2648 c.c.)
Il caso riguardava un uomo che, anni dopo la morte del genitore naturale, otteneva il riconoscimento giudiziale della filiazione e chiedeva la revocazione del testamento con cui il padre aveva nominato erede la sorella. Dopo una lunga vicenda processuale, la Corte dâAppello ha accolto la domanda applicando il principio affermato da Cass. n. 13680/2019: lâart. 687 c.c. si applica anche quando il testatore era consapevole di avere un figlio, ma lâaccertamento della filiazione avviene solo successivamente in via giudiziale.
â ď¸ Tuttavia, la Cassazione ha annullato la trascrizione dellâaccettazione tacita effettuata dal figlio naturale, ritenendola illegittima in quanto priva di un titolo idoneo ai sensi dellâart. 2648, co. 3, c.c. L'atto di citazione in giudizio non è sufficiente a fondare la trascrivibilitĂ : per la pubblicitĂ immobiliare serve una sentenza, un atto pubblico o una scrittura con firma autenticata.
đĄ Due lezioni per i professionisti del patrimonio:
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La sopravvenienza del figlio legittima la revocazione del testamento anche se la filiazione è giudiziale e postuma.
â L'accettazione tacita, per essere trascritta, richiede un titolo formale conforme alle norme notarili: non basta l'intento, serve la forma.
đ§ In casi complessi come questo, il ruolo del consulente patrimoniale è duplice: garantire la corretta ricostruzione giuridica dei diritti ereditari e prevenire errori formali che possano compromettere la validitĂ delle trascrizioni.
Avv. Francesco Frigieri