Beni ereditari: il figlio riconoscibile può interrompere l’usucapione?



🧭 Cass. civ., sez. II, 1 aprile 2025, n. 8519

👨‍⚖️ La Cassazione si pronuncia su un tema cruciale: il figlio naturale riconoscibile  alla data di apertura della successione può interrompere l’usucapione dei beni ereditari anche prima del passaggio in giudicato della sentenza che accerta il suo status.

➡️ Nella vicenda, il figlio naturale aveva agito in giudizio per la dichiarazione di paternità e la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli (art. 687 c.c.), riuscendo a far valere il proprio diritto di erede ab intestato. I beni ereditari erano però stati detenuti per decenni dagli eredi testamentari e dai loro aventi causa, che ne avevano anche disposto in parte.

📌 Principi di diritto rilevanti:

  1. 🛡️ Il figlio già riconoscibile secondo la legge vigente può compiere atti interruttivi dell’usucapione sin dalla morte del genitore, grazie all’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, anche in assenza di una sentenza passata in giudicato sullo status.
  2. 📜 L’azione di petizione ereditaria resta imprescrittibile (art. 533 c.c.), ma i singoli diritti (canoni, restituzioni) possono prescriversi.

💰 🔍 Spunto operativo per il consulente patrimoniale

✔️ In presenza di successioni complesse o di potenziali eredi come figli naturali, è fondamentale attivarsi in tempo per evitare consolidamenti di situazioni di possesso che possano sfociare in usucapione.

✔️ Atti interruttivi (domande giudiziali, diffide) possono essere efficaci anche in pendenza del giudizio di accertamento dello status di figlio .

✔️ Va valutata attentamente l’efficacia di atti di liberalità indiretta (es. convenzioni matrimoniali) e la loro eventuale riducibilità.

Avv. Francesco Frigieri