Eredità: il legittimario leso può chiedere l'assegnazione del bene o il denaro?



Interessante Ordinanza n.5978, depositata il 6.3.24, poiché la Corte di Cassazione enuncerà  il  principio secondo il quale in caso di azione di riduzione, il legittimario leso può chiedere l'assegnazione della quota in natura del bene donato e solo nel caso di non comoda divibilità dei beni, il pagamento in denaro.

La sentenza della Corte d'appello,  per contro,  aveva erroneamente sostenuto che il legittimario avrebbe potuto  optare per il pagamento in denaro anziché per l'assegnazione dei beni oggetto della donazione lesiva.

Tuttavia, gli artt. 560 e 720 c.c. stabiliscono chiaramente che la riduzione delle disposizioni lesive deve avvenire mediante l'assegnazione dei beni in natura, soprattutto se tali beni possono essere facilmente separati e assegnati al legittimario pretermesso. Inoltre, la sentenza impugnata aveva  errato nel considerare che l'azione di riduzione e l'azione di divisione siano nettamente distinte, quando in realtà possono essere proposte cumulativamente. Anche la giurisprudenza ha confermato che la reintegrazione deve avvenire in natura, salvo rare eccezioni. La Corte d'Appello aveva quindi interpretato erroneamente la disponibilità del donatario a ricevere un conguaglio in denaro come una volontà di ottenere la reintegrazione in denaro anziché in natura, mentre avrebbe dovuto prioritariamente verificare se fossero presenti le condizioni per la reintegrazione in natura, determinando la quantità di beni da assegnare e l'eventuale conguaglio in denaro.

Avv. Francesco Frigieri