Patto successorio: è escluso per il conguaglio fra donatari?



Interessante sentenza n.722 della Corte di Cassazione depositata in data 9.1.24 perché escluderà il patto successorio nel caso di conguaglio fra donatari-fratelli, a fronte di una donazione dei genitori,  censurando la sentenza della Corte d’Appello poiché aveva ritenuto erroneamente di  ricondurre la scrittura nell’ambito dei patti successori sulla scorta della considerazione che le pattuizioni contenute miravano ad operare un riequilibrio tra le posizioni patrimoniali di figli dopo che solo alcuni di essi avevano ricevuto donazioni da parte dei genitori, concludendo che con tale riequilibrio si era mirato ad operare una ripartizione anticipata delle quote ereditarie tra i futuri aventi diritto alla successione, rinunciando a muovere contestazioni su eventuali lesioni della quota di legittima a ciascun erede spettante.​

La Corte supporterà l’accoglimento del ricorso e quindi la censura della decisione dei Giudici di merito richiamando i presupposti per accertare la nullità di cui all'art. 458 c.c. e più precisamente:

1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;

2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;

 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi;

4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;

5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 14110 del 24/05/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995).

La Corte preciserà poi che  in tema di patti successori, l'atto mortis causa, rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 18198 del 02/09/2020).

Pertanto la Corte concluderà che le attribuzioni contemplate nella scrittura erano rivolte più semplicemente ad operare un riequilibrio delle posizioni patrimoniali unicamente in considerazione delle donazioni già conseguite da alcuni dei figli, e senza in alcun modo inserire funzionalmente tale riequilibrio nell’ambito della futura successione di ciascuno dei genitori, profilo, quest’ultimo, che anzi non appariva in alcun modo desumibile in modo inequivoco dal tenore della scrittura stessa.

Preciserà, infine, che non vi era neppure una volontà abdicativa dei paciscenti in ordine all’assetto delle future successioni, atteso che le espressioni impiegate nella scrittura – ritenute invece pregnanti dalla decisione impugnata - non presentano alcun univoco riferimento alle successioni medesime (considerato, come già fece la citata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24291 del 27/11/2015, “che, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto; pertanto, siffatta lesione intanto può configurarsi in quanto sia verificata con riferimento alla consistenza del patrimonio al momento della morte del de cuius, momento fino al quale esso può incrementarsi per successivi acquisti”) ed anzi, proprio sulla scorta del tenore letterale della scrittura, appaiono riferibili, non agli assetti delle future successioni, bensì alle “situazioni patrimoniali pregresse”, per usare proprio una locuzione contenuta nella scrittura medesima.

Avv. Francesco Frigieri