Fondo patrimoniale: no all'esecuzione forzata per una garanzia fideiussoria?



La risposta sembra affermativa con le seguenti precisazioni.

Interessante Ordinanza n.27562, della Corte di Cassazione,  depositata il 28.9.23, poiché rafforza il grado di protezione del fondo patrimoniale accogliendo il ricorso dei coniugi, i quali avevano subìto il pignoramento dei beni vincolati in fondo patrimoniale. per effetto di una garanzia fideiussoria prestata alla società di cui erano soci.

La Corte premetterà che se, da un lato, è vero che l’onere probatorio, per sottrarre il bene costituiti in fondo patrimoniale all’azione esecutiva del creditore, è a carico del debitore, dall’altro lato, non è altrettanto vero,  e neppure trova riscontro nella giurisprudenza, che i debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'attività professionale sono di regola contratti per soddisfare i bisogni della famiglia in maniera immediata e diretta, da cui fa discendere che sui garanti gravi l’onere di fornire la prova contraria a questa presunzione. Qualora infatti, come nella specie si tratti di fideiussione stipulata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci), deve ritenersi che essa abbia invero la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare.

In relazione alla natura del debito garantito non può pertanto in tal caso legittimamente affermarsi l’esistenza di una presunzione secondo la quale la prestazione della garanzia ( così come , come del pari l’assunzione di tutte le obbligazioni connesse all’attività imprenditoriale svolta da uno dei coniugi per il tramite di società commerciali ) sia finalizzata ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia.

Al contrario, deve ritenersi che nell’esercizio dell’attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale. Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare. Ciò comporta che il semplice richiamo al tipo negoziale ( nel caso, la fideiussione) non è sufficiente all’assolvimento, da parte del debitore, dell’onere probatorio volto a sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori (in questo senso, Cass. n. 29983 del 2021, Cass. n. 10166 del 2020, Cass. n. 20998 del 2018). E’ necessario un accertamento caso per caso, in cui il debitore può, per l’assolvimento del proprio onere probatorio, richiamare gli elementi presuntivi in favore di una non diretta finalizzazione delle obbligazioni connesse all’attività professionale di ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia, mentre, al contrario, il creditore interessato, che intende assoggettare l’immobile costituito in fondo patrimoniale all’esecuzione forzata, potrà compiere un ulteriore passaggio probatorio, fornendo la prova, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia destinata a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell’attività commerciale della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.