Rinuncia all'eredità: quale la fine delle donazioni ricevute dal rinunciante?



Interessante sentenza n.12813, depositata in data 11.5.2023, con la quale la Corte di Cassazione prende posizione su una fattispecie inedita, ossia sul caso  degli effetti della donazioni di immobili e la successiva rinuncia all'eredità del donatario nei confronti del donante.

I donatari , figli del donante, avevano intrapreso un giudizio di divisione dei beni donati, giudizio che è rimasto autonomo rispetto alle vicende successorie conseguenti alla morte del donante e relativi eredi per rappresentazione,

Tuttavia, la Corte preciserà il seguente principio di diritto: " Ai sensi dell’art. 552 c.c. il legittimario che rinuncia all’eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l’onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis".

Avv. Francesco Frigieri