Chi paga le spese condominiali nel caso di immobile in Trust?



Interessante Ordinanza n.3190/2023, depositata in data 2.2.23,  con la quale la Corte di Cassazione, a fronte di un procedimento di opposizione ad una ingiunzione proposta da un Trustee  nei confronti dell'Amministratore del Condominio, per il pagamento di spese/oneri  condominiali, ha affermato che  “allorché una unità immobiliare compresa in un condominio  sia stata conferita in un "trust" , l'Amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal “trustee”, che è divenuto titolare della proprietà dell’immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo “trustee” venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del “trust”.

Non rilevano, infatti,  le considerazioni svolte dal Trustee sui numeri di codice fiscale o sulla soggettività tributaria del “trust”, riguardando tali ambiti la autonoma problematica della individuazione del soggetto al quale imputare l’obbligazione d’imposta per i redditi dei beni.

Vengono confermate quindi le decisioni delle Corti di merito, secondo  i quali  il trustee era tenuto in proprio, quale proprietario dell’immobile sito nel Condominio, alle obbligazioni nascenti dalla titolarità dei beni conferiti nel trust; che il richiamo alla natura di società fiduciaria della debitrice ingiunta potrà, al più, acquisire rilievo in sede esecutiva; che alcun rilievo spiega al riguardo l'art. 12 della Convenzione dell’Aja; che la spendita della qualità di trustee non incide sulla validità della costituzione del rapporto processuale; che comunque il Trustee, quale  Fiduciaria, non aveva allegato né dimostrato di aver trascritto l’atto costitutivo del trust; che neppure rileva la pretesa dichiarazione di “impignorabilità dei beni” amministrati dal trustee  che alcuna fondatezza ha la deduzione della funzione identificatrice del codice fiscale, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo nei confronti del Trustee identificato con il proprio codice fiscale anziché con il diverso codice fiscale del Trust.

Avv. Francesco Frigieri