Fisco: la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo?



Interessante sentenza della Corte di Cassazione, n. 37064, depositata il 19.12.2022, in quanto nel respingere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riafferma un principio pacifico quale è quello della retroattività della rinuncia all’eredità.

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 cod. civ. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all'eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2018, n. 13639).

Inoltre, non è sostenibile che la notifica di un avviso di accertamento al chiamato all'eredità, che, non avendo ancora accettato l'eredità, è ancora legittimato a rinunciarvi, possa avere l'effetto di precludergli questa possibilità che gli è riconosciuta direttamente dalla legge.

La notifica dell'avviso di accertamento costituisce pur sempre un atto amministrativo, inidoneo ad incidere sul presupposto impositivo, che quindi non può acquistare il valore vincolante tipico della definitività nei confronti di un soggetto, solo potenzialmente legittimato passivo dell'imposta, nel momento in cui venga accertato che tale potenzialità sia rimasta tale ed anzi sia definitivamente venuta meno (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11832).

Né può dirsi che l'amministrazione finanziaria fosse priva di strumenti volti a fronteggiare l'incertezza, nella realizzazione della pretesa impositiva, derivante dal protratto stato di delazione ereditaria; spettando ad essa, in quanto creditrice, la potestà di far fissare un termine per l'accettazione (art. 481 cod. civ.) ovvero di far nominare un curatore dell'eredità giacente (art. 528 cod. civ.).

Così come spettava ad essa, una volta intervenuta la rinuncia, il diritto di eventualmente impugnarla in presenza dei presupposti ex art. 524 cod.civ. (Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2018, n. 13639; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2022, n. 13550; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2022, n. 30761).

Avv.Francesco Frigieri