Quando può essere nulla una divisione fra coeredi?



Interessante Sentenza  32855, depositata l’8.11.2022, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con il quale è stata accertata la violazione del patto successorio con riferimento ad una “scrittura privata di divisione ed assegnazione di quote” con cui due  fratelli “avevano raggiunto una divisione amichevole dei beni ereditati dal padre per la loro quota di 2/3, nonché della quota di proprietà della madre, con il suo consenso favorevole….”, ma senza che la stessa prendesse parte alla scrittura stessa.

La Corte chiarirà che il divieto dei patti successori si spiega col fatto che, vincolando il de cuius, si perderebbe la  libertà di disporre,; libertà che la legge riconosce ad ogni persona fino al momento della morte (secondo un antico brocardo, “ambulatoria est voluntas testanti usque ad vitae supremum exitum”).

Venendo al caso in esame, il dato oggettivo ed indiscusso alla base della lite tra i due fratelli era rappresentato dal fatto che la domanda proposta ruotava attorno alle pattuizioni contenute nella scrittura, relativa ai beni ereditati anche con la madre per effetto della morte del padre, originario proprietario dei beni immobili.

Con tale scrittura i fratelli dichiaravano di essere addivenuti alla decisione di procedere tra di loro alla divisione amichevole dei beni ereditati dal padre per la quota di 2/3 , nonchè della quota  attualmente di proprietà della madre, facente parte integrante dell’asse ereditario e ad essi spettante”.

Dopo avere richiamato il consenso favorevole della madre per la divisione anche della quota di sua proprietà a favore dei figli, i fratelli hanno poi proceduto alla analitica individuazione dei beni (con indicazione di alcuni terreni da escludere), formando quote di uguale valore, che hanno poi sorteggiato tra loro, provvedendo alle relative assegnazioni ed obbligandosi contemporaneamente a trasfondere la volontà così espressa in un successivo atto pubblico definitivo.

La Corte d'appello avrebbe dovuto pertanto verificare, attraverso una puntuale analisi del contenuto della scrittura, se essa integrasse un patto successorio dispositivo, ma non lo ha fatto, benché avesse tutti gli elementi per esaminare la questione che, riguardando una ipotesi di nullità per violazione di norma imperativa, era senz’altro rilevabile anche di ufficio.

Di conseguenza, il fatto che col primo motivo di appello fosse stata dedotta una causa diversa di nullità della scrittura (mancanza del consenso di una delle parti contraenti) non ostava a tale rilievo ufficioso, previa ovviamente la necessaria sollecitazione del contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 101 comma 2 cpc (v. Sez. 2 - Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019 Rv. 655652).

E’ risultato, altresì, fondata la nullità della scrittura in quanto priva del requisito del consenso (cfr. artt. 1418 e 1325 cc), essendo documentato che alla scrittura non partecipò la madre dei fratelli.

Avv. Francesco Frigieri