Trust: diramata la Circolare sulla tassazione.



La Circolare n.34 sulla tassazione diretta ed indiretta dei Trust è stata pubblicata in data 20.10.2022.

Se ne riportano alcuni stralci della premessa.

Per quella diretta si precisa l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati 1 Cfr. articolo 13, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 2 Cfr. articolo 13, comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 13 del decreto. 3 Di cui alla lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir. 5 ai sensi dell’articolo 73»; - una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito»

Con riferimento, invece, all’imposizione indiretta, viene recepito l’orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale, la “dotazione” di beni e diritti in trust, ai fini dell’applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un “arricchimento” dei beneficiari. Invero, a parere dei giudici di legittimità, ai fini dell’applicazione delle predette imposte occorre avere riguardo non ad una indeterminata “utilità economica” della quale il costituente dispone, ma all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario. Con riferimento alle imposte indirette, quindi, si recepisce l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, con il conseguente superamento delle indicazioni sul punto contenute nei precedenti documenti di prassi (circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, par. 5.2., 5.3 e 5.5 e circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 5.4.2). Viene, inoltre, illustrata la tassazione indiretta applicabile con riferimento alle principali tipologie di atti concernenti la “vita” del trust.

Nel testo della Circolare emergono comunque delle perplessità perchè sembra che l'Agenzia non voglia accettare definitivamente di non tassare i Trust in "entrata", precisando che per individuare il momento in cui si realizza l'effettivo trasferimento di ricchezza attraverso un'attribuzione stabile dei beni confluiti in trust a favore del beneficiario" è necessario analizzare ...le clausole dell'atto di trust...

I primi commentatori hanno affermato che l'Agenzia probabilmente sta cercando di far rientrare dalla finestra ciò che ha fatto usicire dalla porta. 

Avv.Francesco Frigieri