Imu: la Corte Costituzionale esenta le "seconde case"?



La risposta è dipende!

Con la sentenza n. 209/2022 del 12.09.2022, depositata il 13.10.22,  la Corte Costituzionale ha precisato che il diritto all’esenzione Imu si può estendere a ciascuna abitazione principale (quindi anche alla seconda casa)  delle persone sposate o unite civilmente, ritenendo però opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non comportano automaticamente un ‘esenzione.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, infatti, la illegittimità costituzionale  dell’articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011, nella parte in cui non prevede l’esenzione Imu per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro Comune, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, determinando un’incoerente disparità di trattamento tra il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso Comune e quello con nucleo familiare residente e dimorante in distinti immobili ubicati in Comuni diversi.

La Corte ha rilevato che diversamente vi poteva essere un effetto preclusivo della possibilità di poter usufruire della doppia esenzione in tutti i casi in cui per esempio per  esigenze lavaorative, i coniugi avevano necessità di avere  residenze anagrafiche e dimore abituali differenti, destinando entrambe gli immobili ad abitazione principale.

La Corte Costituzionale ha tuttavia precisato che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono beneficiare in automatico di una “doppia agevolazione, rimettendo ai Comuni ed ad altre Autorità la responsabilità di vigilare al riguardo.

Se i coniugi, infatti, hanno la stessa dimora abituale (e quindi principale solo in un immobile) l’esenzione spetta solo in quell'immobile e non anche nella "seconda casa".

Con ciò comunque verrà superato l’orientamento interpretativo espresso dalla  Corte di Cassazione  con il quale veniva esclusa l’applicazione dell’agevolazione  nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare non dimorassero stabilmente e non risiedessero anagraficamente nello stesso immobile (Cass. n.20130 del 24.9.2020). 

Avv.Francesco Frigieri