Il punto: sulla Riforma fiscale sulle successioni e donazioni


La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2.10.24 del Dlgs. 139/2024, a riforma del Dlgs. 346/1990, meglio noto come Testo Unico successioni e donazioni, propone una breve sintesi sui vari aspetti.

Aspetti giuridici

Sarà decisivo riconoscere le donazioni dirette da quelle indirette sia in ambito familiare che aziendale per non cadere nella sanzione della nullità. Inoltre, mentre le imprese possono trovare una soluzione  con il patto di famiglia, le famiglie restano esposte al rischio della successione necessaria.

Aspetti fiscali e operativi

La più chiara regolamentazione delle donazioni indirette incentiverà la pianificazione patrimoniale. specie per i più i patrimoni più importanti in termini di valore.

Una delle principali novità è l’autoliquidazione dell’imposta di successione, estesa anche oltre le imposte ipo-catastali, con una scadenza di 90 giorni e possibilità di rateizzazione. Inoltre, gli eredi fino a 26 anni potranno usufruire di agevolazioni fiscali per il pagamento delle imposte. Saranno inoltre ridefiniti i coefficienti per le rendite vitalizie.

Liberalità introdotte

La nuova normativa introduce inoltre l’esenzione fiscale per liberalità d'uso (art. 770 c.c.), ad esempio i regali fatti in occasione di matrimoni, regali di natale.

Coacervo delle donazioni

Il coacervo, ovvero la somma tra donazioni fatte in vita ed eredità, è stato eliminato per la successione, ma rimane applicabile alle donazioni inter vivos. Questo consente una maggiore ottimizzazione fiscale per i patrimoni di valore importante, riducendo il peso fiscale sulla successione futura.

Trust e vincoli di destinazione

La tassazione in uscita dei beni ai beneficiari (ordinaria) ed opzionale (in entrata) unitamente all’esclusione del coacervo ai fini successori rendono lo strumento particolarmente interessante.

Trasferimento d'aziende e partecipazioni

Il trasferimento d’aziende e di partecipazioni societarie riceve un'attenzione particolare, con l' esenzione a patto che per 5 anni si dichiari di proseguire l’attività nel caso di aziende, il controllo in caso di società di capitale e la titolarità in caso di altre società. L'esenzione dovrebbe applicarsi a prescindere dall'esercizio dell'attività di impresa e quindi anche alle società di mero godimento o controllo.

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Avv. Francesco Frigieri