Questo mese, vorrei segnalarti due recenti pronunce.
La Cassazione (ordinanza 2 novembre 2025, n. 28935) conferma un principio che spesso genera dubbi operativi: nei libretti cointestati con facoltà di firma disgiunta – la classica clausola di “pari facoltà di rimborso” – il cointestatario superstite è pienamente legittimato a richiedere all’intermediario l’intero saldo, anche dopo la morte dell'altro titolare.
Il fondamento è nella solidarietà attiva (artt. 1854 e 1292 c.c.): l’obbligazione della banca è unica e indivisibile.
Il pagamento a uno solo dei contitolari è liberatorio nei confronti di tutti, compresi gli eredi del defunto.
Eventuali contestazioni sulla titolarità delle somme riguardano solo i rapporti interni: gli eredi possono chiedere rendiconto o regresso, ma non possono bloccare la banca.
E una semplice diffida degli eredi è giuridicamente irrilevante: l’istituto deve adempiere, salvo provvedimenti giudiziali di sequestro o inibitoria.
🔍 2. I crediti del de cuius nella comunione ereditaria: ogni coerede può agire per l’intero
La Corte d’Appello di Genova (n.1107/2025)– seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. 24657/2007) – ribadisce che i crediti del defunto non si dividono per quote come accade per i debiti (art. 752 c.c.), ma entrano nella comunione ereditaria come bene unitario.
Ne deriva un punto essenziale:
ogni coerede è legittimato ad agire per la riscossione dell’intero credito, senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.
È un litisconsorzio facoltativo: il debitore deve poter adempiere senza essere coinvolto nei conflitti familiari.
🎯 Il principio di sistema: certezza dei rapporti e tutela dell’affidamento
Le due pronunce rispondono a una logica comune: nei crediti plurisoggettivi, il debitore deve poter adempiere in modo semplice, lineare e sicuro.
Per questo l’ordinamento:
- protegge l’affidamento del sistema bancario e finanziario,
- evita che i conflitti interni ai contitolari blocchino i pagamenti,
- e sposta la dialettica tra i soggetti legittimati nella fase dei rapporti interni (rendiconto, regresso, liquidazioni).
Il pagamento a uno solo dei soggetti legittimati è quindi pienamente liberatorio.
🧭 Implicazioni operative per consulenti, commercialisti e avvocati
1. Il coerede può riscuotere l’intero credito.
Consigliare di agire solo “per la propria quota” è un errore tecnico.
2. Il cointestatario superstite ha diritto all’intero saldo.
La banca non può rifiutare il pagamento in presenza di una clausola di firma disgiunta.
3. La diffida degli eredi non ha valore impeditivo.
Serve un provvedimento del giudice.
4. Una volta incassate le somme, scatta il dovere di rendiconto.
Il legittimato dovrà poi liquidare agli altri coeredi o cointestatari la parte spettante.
5. Il convivente delegato non acquista la proprietà delle somme.
La delega è un potere gestorio, non una donazione: i prelievi non giustificati vanno restituiti.
❓ FAQ Essenziali
Se un coerede incassa tutto, cosa possono fare gli altri?
Agire con un’azione di rendiconto e regresso per ottenere la loro quota.
La banca può bloccare il conto sulla base di una diffida?
No. La diffida stragiudiziale non ha valore impeditivo. Vale la solidarietà attiva in forza della quale ogni creditore ha diritto all’intero nei confronti del debitore (banca)
Per i debiti vale lo stesso principio?
No: per i debiti vige la parziarietà (art. 752 c.c.).
Il convivente delegato può trattenere i prelievi fatti prima del decesso?
Solo se prova un effettivo animus donandi. In difetto, deve restituire.
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