Il punto su protezione patrimoniale e crisi coniugale : accordi di separazione, esenzioni fiscali e impugnazioni

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26127 del 7 ottobre 2024 torna sul tema della validità degli accordi patrimoniali tra coniugi nell’ambito della separazione e del divorzio. La decisione offre lo spunto per riepilogare le principali novità in materia di trasferimenti di beni e protezione patrimoniale nella crisi coniugale.

Validità degli accordi

La Cassazione (Sez. Unite, sent. n. 21761/2021) ha stabilito che gli accordi patrimoniali trascritti nel verbale d’udienza durante separazioni o divorzi consensuali trasferiscono direttamente la proprietà, senza bisogno di atto notarile. Il giudice e il cancelliere verificano la documentazione per consentire la trascrizione.

Agevolazioni fiscali

La giurisprudenza ha confermato l’esenzione fiscale (art. 19, L. 74/1987) per i trasferimenti tra coniugi o verso i figli durante separazione/divorzio:

  • Niente imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali

  • Valida anche per la cessione di quote societarie (Cass. 26363/2022)

Benefici prima casa

La cessione di un immobile agevolato in un accordo omologato non fa decadere dai benefici “prima casa” (Cass. 7966/2019). L’esenzione non vale per accordi raggiunti davanti all’Ufficiale di Stato Civile (DL 132/2014), che non prevedono trasferimenti patrimoniali.

Limiti e impugnazioni

Gli accordi patrimoniali omologati sono validi ma impugnabili:

  • Revocatoria: se pregiudicano i creditori (Cass. 26127/2024)

  • Simulazione: se mascherano finalità diverse da quelle dichiarate (Cass. 11525/2024)

Conclusione

Gli accordi patrimoniali tra coniugi, in sede di separazione o divorzio, sono strumenti efficaci di protezione del patrimonio, validi anche fiscalmente. Tuttavia, restano soggetti a impugnazione in caso di frode o pregiudizio a terzi.

 

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Avv. Francesco Frigieri