Di nuovo la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con Ordinanza interlocutoria del 18 marzo 2026, n. 6371 tratta la questione del concetto di bisogni della famiglia nell'ambito del fondo patrimoniale.
Questa volta la Cassazione, tuttavia, la risposta, per ora, non è definitiva.
Ma l’ordinanza è molto importante perché segnala una questione che la Corte ritiene di particolare rilievo nomofilattico e che merita discussione in pubblica udienza.
Il caso
Un creditore agisce in via esecutiva su immobili conferiti in fondo patrimoniale.
L’esecuzione trae origine da una fideiussione prestata dal marito a garanzia dei debiti di una società partecipata dai figli, entrambi ultramaggiorenni e autonomi economicamente.
Il debitore si oppone e sostiene che i beni del fondo non siano aggredibili perché:
- il debito non è stato contratto per i bisogni della famiglia;
- la garanzia era collegata all’attività di una società facente capo ai figli;
- i figli, essendo adulti e autonomi, non rientrano più nel nucleo familiare protetto dall’art. 170 c.c.
La Corte d’Appello gli dà ragione.
Secondo i giudici milanesi, il riferimento va fatto alla famiglia nucleare:
coniugi e figli a carico, non alla famiglia “allargata”.
Quindi, se la fideiussione è stata prestata per una società costitutia dai figli cinquantenni economicamente autonomi, il debito sarebbe estraneo ai bisogni della famiglia e i beni del fondo resterebbero impignorabili.
Perché la Cassazione interviene
La società creditrice contesta questa impostazione e sostiene una lettura più ampia.
In sostanza dice:
- il gruppo familiare era fortemente intrecciato sul piano imprenditoriale;
- vi era un cointeressamento economico tra genitori e figli;
- più società erano partecipate da vari componenti della famiglia;
- garantire una di queste società significava, indirettamente, sostenere il benessere economico complessivo della famiglia.
Ed è qui che nasce il vero punto.
La Cassazione si chiede:
fino a che punto il concetto di “bisogni della famiglia” può estendersi alle attività imprenditoriali del gruppo familiare?
Restano fuori:
- esigenze voluttuarie;
- operazioni puramente speculative.
Ma qui si complica tutto.
Si tratta di una fideiussione prestata per una società familiare, nella quale il garante non era neppure socio o amministratore diretto, ma che si inseriva in un sistema imprenditoriale più ampio, partecipato da diversi membri della famiglia.
Il punto decisivo dell’ordinanza
La Cassazione non decide ancora nel merito.
Però formula in modo molto chiaro la questione su cui intende riflettere:
può considerarsi contratto per i bisogni della famiglia un debito assunto per favorire l’attività di una società collegata al gruppo familiare, anche se il soggetto obbligato non ha in quella società un ruolo diretto, ma l’attività di quella società contribuisce indirettamente al benessere familiare.
Perché, se la risposta fosse ampia, il perimetro protettivo del fondo patrimoniale potrebbe ridursi nei contesti imprenditoriali familiari.
L’ordinanza interlocutoria n. 6371/2026 ci dice che:
✔ il tema dell’opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori è ancora aperto in presenza di debiti legati a società di famiglia;
✔ la nozione di bisogni della famiglia resta il vero baricentro della questione;
✔ è controverso se tale nozione possa estendersi anche alla continuità imprenditoriale di società collegate al gruppo familiare;
✔ la Cassazione ritiene il tema di particolare importanza e lo rimette alla discussione in pubblica udienza.
FAQ finali
1. La Cassazione ha deciso che il fondo patrimoniale è aggredibile?
No. Non ancora. Questa è un’ordinanza interlocutoria: la Corte ha rinviato la causa a pubblica udienza perché ritiene la questione particolarmente rilevante.
2. Qual è la domanda giuridica centrale?
Se una fideiussione prestata per una società collegata alla famiglia possa essere considerata debito contratto per i bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 170 c.c.
3. Conta il fatto che i figli siano maggiorenni e autonomi economicamente?
Sì, ed è uno dei punti chiave del caso. La Corte d’Appello ha valorizzato il fatto che i figli fossero ultramaggiorenni e autosufficienti, quindi esterni alla nozione di famiglia nucleare.
4. Il concetto di “bisogni della famiglia” riguarda solo le spese essenziali?
No. La nozione è più ampia e può comprendere anche esigenze di mantenimento e sviluppo del benessere familiare. Il problema è capire fin dove possa spingersi in presenza di attività imprenditoriali familiari.
5. Se il garante non è socio della società garantita, il fondo è automaticamente salvo?
No. Proprio questo è uno dei punti che la Cassazione dovrà chiarire: se basti il vantaggio economico indiretto per la famiglia, pur in assenza di un ruolo diretto del garante nella società.
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