Interessante sentenza della Cassazione civile Sez. II, 14 dicembre 2025, n. 32593 poiché afferma che la domanda volta ad ottenere la “quota in natura”dell’eredità vale come rinuncia tacita al legato in sostituzione di legittima. Ma occorre fare attenzione.
🔎 Il punto in 20 secondi
Se il legittimario riceve un legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.) acquista il legato automaticamente (art. 649 c.c.).
Ma se poi agisce per ottenere la legittima “in natura” (art. 718 c.c.), questa azione può valere come rinuncia tacita e univoca al legato, quando è incompatibile col mantenerlo (es. legato di denaro pari alla legittima).
E sulle spese: in divisione normalmente pesa la “massa”, ma se si litiga su questioni tipiche “cognitive” (diritto alla divisione / efficacia del legato) può scattare la soccombenza.
🧩 La storia (in breve)
- Madre deceduta (2002). Testamento olografo: figlio erede universale, figlia destinataria di somma “pari alla legittima” (qualificata come legato in sostituzione).
- La figlia agisce chiedendo rendiconto, ricostruzione del relictum e quota di legittima (1/3) anche in natura.
- Tribunale e Corte d’appello: sostanzialmente riconoscono che la figlia, con la sua domanda, ha abbandonato il legato e scelto la strada della legittima.
- Gli eredi del fratello (poi ricorrenti) portano la questione in Cassazione.
⚖️ I principi che la Cassazione ribadisce (e chiarisce)
1) Il legato si acquista “ope legis”
Il legato si acquista automaticamente all’apertura della successione: non serve accettazione.
Il legittimario-legatario, però, se vuole la legittima, deve rinunciare al legato: altrimenti perde sia legittima sia azione per conseguirla (richiamo alla giurisprudenza storica).
2) Rinuncia al legato: forma e “fatti concludenti”
- La rinuncia non richiede forme speciali, salvo il caso in cui riguardi beni immobili (forma scritta ex art. 1350 c.c.).
- Negli altri casi può risultare da comportamenti inequivoci (facta concludentia).
3) Il passaggio-chiave: domanda incompatibile = rinuncia tacita
La Cassazione fa un distinguo pratico:
- Non sempre basta dire “il testamento mi lede” per dire che c’è rinuncia.
- Non sempre basta proporre l’azione di riduzione per dire che c’è rinuncia (potrebbe voler tenere entrambe le cose, almeno in astratto).
- Ma quando il legato sostitutivo è una somma pari alla legittima, e il legittimario chiede la legittima in natura, quella domanda è incompatibile con il mantenimento del legato: quindi può valere come rinuncia tacita univoca.
📌 Tradotto: se il legato “copre” la legittima in denaro, e tu chiedi “voglio beni”, stai dicendo (nei fatti): “quel legato non lo voglio”.
4) Effetto pratico: posizione “da pretermesso”
Rinunciando al legato, il legittimario si ritrova sostanzialmente come un legittimario pretermesso: entra davvero nella comunione ereditaria solo dopo aver fatto valere (e ottenuto) i suoi diritti.
💸 Focus spese: “massa” o “soccombenza”?
La Corte ricorda la regola:
- Spese della divisione → di norma a carico della massa (interesse comune).
- Ma se nel giudizio emergono incidenti cognitivi tipici (qui: contestazioni sulla validità/efficacia del legato e quindi sul diritto alla divisione e sugli assetti), allora può applicarsi la soccombenza.
Qui: le contestazioni del ricorrente miravano a evitare comunione e attribuzioni in natura; quindi la soccombenza è stata ritenuta legittima.
✅ Cosa porti a casa (operatività da studio)
🔹 Checklist rapida – legato sostitutivo (art. 551 c.c.)
- Il legato si acquista automaticamente (attenzione alle strategie processuali: non serve “accettare” per trovarsi già legatario).
- Se vuoi la legittima devi rinunciare al legato:
- immobili → rinuncia scritta;
- denaro / mobili → basta anche condotta inequivoca.
- Se il legato è denaro pari alla legittima, la domanda di quota in natura è spesso la miccia perfetta per far dire al giudice: rinuncia tacita.
🔹 Spese nei giudizi di divisione
- Se la lite resta “meccanica” (scioglimento e operazioni divisionali): spese più facilmente in massa.
- Se la lite diventa “di principio” (efficacia del testamento, diritto alla divisione, status delle parti): preparati al terreno minato della soccombenza. (Il contenzioso “filosofico” costa.)
🧠 Una nota “futuribile”
Con il mercato immobiliare sempre più sensibile alla certezza degli assetti successori, questa sentenza è un promemoria: la vera partita spesso non è cosa spetta, ma come imposti la domanda. In successione, l’atto introduttivo è un bisturi: se lo usi come un’accetta… poi non lamentarti dei punti di sutura.
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- aggiungere una sezione “FAQ” (3 domande tipiche: “serve la riduzione?”, “basta la citazione?”, “quando serve la forma scritta?”).
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❓ FAQ operative (da copiare/incollare a fine post)
1) Il legato in sostituzione di legittima si acquista automaticamente o serve accettazione?
Si acquista automaticamente all’apertura della successione (art. 649 c.c.). L’“accettazione” non è necessaria per farlo entrare nel patrimonio del legatario; semmai conta perché può consolidare gli effetti e rendere irrevocabile la scelta di tenersi il legato.
2) Se voglio la legittima (quota di riserva), devo prima rinunciare al legato?
Sì. La rinuncia al legato è condizione per poter pretendere la legittima ai sensi dell’art. 551 c.c.: se tieni il legato, non puoi poi chiedere anche la legittima.
3) La rinuncia deve essere espressa oppure può essere “tacita”?
Può essere anche tacita, purché risulti da comportamenti inequivoci (facta concludentia) incompatibili con la volontà di trattenere il legato.
4) Serve una forma scritta per rinunciare?
Dipende dall’oggetto del legato:
- se riguarda beni immobili, la rinuncia richiede forma scritta (atto dismissivo soggetto a forma ad substantiam);
- negli altri casi (es. denaro), non servono forme particolari, basta una manifestazione chiara (anche implicita).
5) Proporre l’azione di riduzione significa automaticamente rinunciare al legato?
No, non sempre: la Cassazione ricorda che la riduzione, da sola, può non essere un segnale univoco, perché in astratto il legittimario potrebbe mirare a “integrare” senza abdicare al legato. Serve valutare in concreto la compatibilità delle domande.
Avv. Francesco Frigieri
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