Interessante sentenza della Corte costituzionale, n. 7/2026 depositata il 23.01.2026, perché dichiara incostituzionale l’art. 2941, co. 1, n. 1 c.c. “nella parte in cui non prevede” la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto, per contrasto con artt. 2 e 3 Cost.
Perché nteressa ?
Da oggi, nei crediti tra conviventi di fatto (prestiti, restituzioni, spese importanti, ecc.) il tempo non passa mentre la convivenza è in atto: la prescrizione resta sospesa. Tradotto: meno “effetto trappola” per chi, per non far saltare la relazione, evita di formalizzare richieste e diffide.
Il caso
- Lei presta € 63.713 al compagno per lavori su un immobile di lui (ricognizione di debito del 16.03.2006, esclude obbligazione naturale).
- La convivenza finisce nel 2016; lei interrompe “tardi” le prescrizione decennale (2017–2018). Lui eccepisce prescrizione.
Il Tribunale di Firenze solleva la questione della sospensione della prescrizione fra coniugi: perché tra coniugi sì e tra conviventi no?
Il cuore della ratio (molto pratica): non puoi costringere il creditore a scegliere tra
- “salvo il rapporto” oppure
- “salvo il credito (con atti contenziosi)”.
Cosa cambia, operativamente:
- Sospensione automatica durante la convivenza stabile
Il tempo di prescrizione resta “congelato” finché dura la convivenza; poi riprende a decorrere. - Non serve la convivenza “registrata”
La registrazione anagrafica è un aiuto probatorio, ma non è condizione: si può provare a posteriori in giudizio inizio e fine della convivenza con ogni mezzo.
Dove impatta davvero (spoiler: più spesso di quanto pensi)
- Prestiti tra partner (anche “informali” ma documentati)
- Rimborsi spese rilevanti (ristrutturazioni, auto, attività, supporto economico continuativo)
- Restituzioni post-rottura: la partita “prescrizione” non si gioca più solo sul calendario, ma anche sulla prova della convivenza e della sua durata
Mini-checklist per chi assiste clienti (o per chi vuole prevenire grane)
- Ricostruisci timeline: quando nasce il credito? quando inizia/finisce la convivenza?
- Raccogli prove “neutre” di convivenza: residenza, utenze, corrispondenza, testimonianze, foto/viaggi? (sì, anche i fatti contano)
- Se la convivenza è finita: valuta subito atti interruttivi (qui il tempo ricomincia a correre… e non aspetta che tu “stia meglio emotivamente”).
FAQ
1) Quindi durante la convivenza non devo più interrompere la prescrizione?
In linea di principio, no: la prescrizione è sospesa tra conviventi di fatto mentre dura la convivenza stabile.
2) Serve la registrazione anagrafica della convivenza?
No: è una prova agevolata, ma la Corte chiarisce che basta poter dimostrare con certezza a posteriori inizio e fine della convivenza.
3) Se ci si lascia, da quando riparte il tempo?
Dal momento in cui cessa la convivenza stabile (tema di fatto: può diventare il vero “processo nel processo”).
4) Vale solo per “piccoli prestiti” o anche per cifre importanti?
Vale per i diritti soggetti a prescrizione nei rapporti tra conviventi: l’esempio concreto deciso parla di oltre € 60.000,00 ma in questo caso vi era riconoscimento del debito.
5) Quando non c’è riconoscimento del debito, come fare?
Attenzione alla qualificazione del credito come obbligazione naturale, per esempio un coniuge paga spese personali dell’altro coniuge come debiti pregressi, formazione, investimenti personali, contribuisce all’acquisto o ristrutturazione di un bene intestato solo all’altro. Il problema si pone maggiormente nell’ambito della convivenza di fatto.
Avv. Francesco Frigieri
👉 Iscriviti alla Community PatrimoniaHub (gratuito!)
https://www.patrimoniahub.academy/pages/acquisizione-contatti-network
👉 Scopri i prossimi webinar gratuiti
https://www.patrimoniahub.it/eventi/c/0
👉 Prenota una video-call conoscitiva con lo Staff
https://www.patrimoniahub.it/videocall