Interessante sentenza della Corte di Cassazione n. 34306, depositata il 21.10.2025, poiché con riferimento alle polizze vita, viene affermata la pignorabilità delle somme riscattate dal contraente.
Il caso:
La decisione nasce da un’indagine per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) a carico del legale rappresentante di una società, che avrebbe movimentato quasi 400.000 euro di provenienza illecita, facendo transitare il denaro su diversi conti, con bonifici e causali fittizie, anche verso un’impresa destinata a trasferirli all’estero.
Nel patrimonio dell’indagato viene intercettata anche una somma relativamente modesta – 8.792,07 euro – accreditata sul suo conto corrente a seguito del riscatto di una polizza vita.
La tesi difensiva
La difesa invoca l’impignorabilità prevista dall’art. 1923 c.c. per le somme dovute dall’assicuratore, e soprattutto i limiti dell’art. 545 c.p.c., che le Sezioni Unite hanno esteso anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato. L’argomento è: se stipendi, pensioni e trattamenti assimilati non possono essere aggrediti oltre certi limiti, allora a maggior ragione non può esserlo il capitale derivante da una polizza vita.
La Cassazione, però, richiama tutta la costruzione delle Sezioni Unite:
– l’art. 545 c.p.c. non è una norma “tecnica” qualunque, ma espressione di principi costituzionali (artt. 2 e 38 Cost.);
– la protezione di stipendi e pensioni risponde all’esigenza di garantire al lavoratore e al pensionato un “minimo vitale”;
– questi limiti si estendono anche alle misure penali, perché i diritti inviolabili non possono essere sacrificati sull’altare della repressione patrimoniale.
Fin qui sembrerebbe un assist perfetto alla difesa. Il punto di svolta sta nella natura della somma concretamente sequestrata.
La disamina della Corte:
La Corte ricostruisce, con un excursus quasi da sentenza civile, la funzione delle polizze vita:
– le polizze “tradizionali” hanno una chiara funzione previdenziale: accumulare un capitale o una rendita per far fronte al rischio demografico (morte, longevità, ecc.);
– in questa misura, sono assimilabili, quanto a funzione, ai trattamenti pensionistici e rientrano nella logica di una previdenza complementare, quel “terzo pilastro” richiamato già dalle Sezioni Unite civili del 2008;
– proprio questa funzione giustifica la disciplina di favore dell’art. 1923 c.c. (impignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore).
Da questo la Corte trae una prima conclusione generale:
se il contratto di assicurazione sulla vita giunge a compimento secondo la sua fisiologia – cioè alla scadenza o al verificarsi dell’evento assicurato – il capitale o la rendita liquidati hanno natura previdenziale e, in quanto tali, godono dei limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c., applicabili anche al sequestro per equivalente.
Nel caso deciso, non si trattava affatto della prestazione fisiologica della polizza, ma del suo riscatto anticipato su iniziativa dell’assicurato. Qui la Cassazione cambia registro: il riscatto, azionabile ad nutum in base alle condizioni contrattuali, viene letto come una vera e propria interruzione volontaria della funzione previdenziale.
In altri termini:
– finché la polizza rimane in piedi ed è orientata a garantire un capitale/rendita in prospettiva previdenziale, possiamo parlare di tutela rafforzata;
– nel momento in cui l’assicurato decide di sciogliere il vincolo e riportare a sé il capitale, prima della scadenza, ciò che ottiene non è più una “indennità che tiene luogo di pensione”, ma un semplice reddito da disinvestimento.
Da qui la conclusione:
– sulle somme derivanti dal riscatto anticipato, la copertura dell’art. 545 c.p.c. non opera;
– la impignorabilità collegata alla funzione previdenziale non può essere invocata, perché quella funzione è stata “spenta” dall’assicurato stesso;
– di conseguenza, in presenza dei presupposti del reato e del nesso con il profitto, la somma è legittimamente sequestrabile a fini di confisca per equivalente.
Per i consulenti:
Per chi si occupa di pianificazione patrimoniale: non tutte le somme riconducibili a una polizza vita godono automaticamente della “zona franca” protetta. La gestione del timing (tenere la polizza, trasformarla in rendita, evitarne il riscatto improprio) diventa decisiva per preservare la funzione previdenziale e le relative tutele.
Per le famiglie e i risparmiatori: se l’obiettivo dichiarato è “mettere da parte qualcosa per il futuro”, il riscatto anticipato non è una scelta neutra. Non solo indebolisce il progetto previdenziale, ma può anche esporre la somma alle ordinarie aggressioni esecutive o cautelari, ove ne ricorrano i presupposti.
Avv. Francesco Frigieri
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