📅 Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 11 giugno 2025, n. 15543
📍 Il caso
Una divisione giudiziale tra coeredi prevedeva l’assegnazione di beni di valore superiore alla quota spettante a due condividenti, con obbligo di versare conguagli in denaro agli altri coeredi. L’Agenzia delle Entrate applicava l’imposta proporzionale del 9% sulla parte eccedente, ritenendola assimilabile a una compravendita. I contribuenti ricorrevano in Cassazione, sostenendo che si trattava comunque di divisione dichiarativa soggetta all’1%.
⚖️ La decisione della Corte
La Cassazione rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e conferma:
🔹 Se un coerede riceve beni per un valore eccedente la sua quota di diritto, e versa conguagli agli altri, l’eccedenza è soggetta all’imposta proporzionale del 9%, come in una compravendita (ex art. 34, DPR 131/1986);
🔹 Non conta se i beni siano assegnati in natura o se il conguaglio non provenga dall’asse ereditaria;
🔹 L’imposta dell’1% si applica solo se le assegnazioni rispettano esattamente le quote di spettanza, con eventuali conguagli inferiori al 5%, o puramente compensativi;
🔹 Nella specie, i beni assegnati superavano le quote di diritto, dunque legittima l'applicazione dell’imposta proporzionale per l’eccedenza.
📌 Principio consolidato
L’attribuzione eccedente la quota spettante ad un condividente nella divisione ereditaria equivale a una cessione, tassabile come atto traslativo nella misura ordinaria del 9%..
🧩 Spunti operativi per il consulente patrimoniale
💡 Attenzione ai conguagli nelle divisioni giudiziali: se superano il valore della quota e sono “attributivi”, scatta il 9%;
📉 Meglio valutare la possibilità di divisioni paritarie o compensative per contenere il carico fiscale;
📋 In sede di progetto divisionale è utile simulare l’impatto fiscale per ogni assegnazione.
✍️ A cura di [Avv. Francesco Frigieri
Ogni settimana un caso vero per orientarsi tra successione, fisco e protezione patrimoniale.