Questo mese prendo spunto da alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione e da una serie di risposte dell’Agenzia delle Entrate (ultima delle quali quella del 31.7.26 infra Risposta n.152 ) per affrontare uno dei temi fiscali più delicati nella pianificazione del passaggio generazionale, ossia quando il trasferimento di partecipazioni societarie a coniuge e discendenti può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni?
La regola è contenuta nell’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, profondamente interessato dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2024, sulla quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025.
Per le partecipazioni in società di capitali, l’esenzione richiede che attraverso il trasferimento venga acquisito o integrato il controllo di diritto, individuato dall’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. nella maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Il controllo deve poi essere mantenuto per almeno cinque anni, con apposita dichiarazione resa nella successione, nell’atto di donazione o nel patto di famiglia.
Ma le vicende esaminate nel 2026 dimostrano che la percentuale delle quote, da sola, non basta.
Occorre verificare chi possa effettivamente esercitare i diritti di voto e governare la società.
1. Due quote del 50% non danno il controllo
Con l’ordinanza n. 6799/2026, la Cassazione ha affrontato il caso di una partecipazione attribuita per successione in misura del 50% a ciascuno di due coeredi.
Lo statuto richiedeva l’unanimità per assumere le decisioni sociali e uno degli eredi sosteneva che il proprio potere di impedire qualsiasi decisione fosse sostanzialmente equivalente al controllo.
La Cassazione ha escluso l’esenzione.
Il potere di veto non equivale al controllo di diritto: se nessuno dei soci dispone autonomamente della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria, il requisito dell’art. 2359 c.c. non è soddisfatto.
È un principio particolarmente importante nelle successioni che determinano una frammentazione paritetica del capitale: essere indispensabili per decidere non significa necessariamente controllare la società.
2. Nuda proprietà e usufrutto: bisogna guardare ai diritti di voto
La Cassazione, ordinanza n. 6616/2026, ha affrontato una donazione ai figli della nuda proprietà dell’intero capitale di una S.r.l., con riserva dell’usufrutto al genitore.
Il problema era rappresentato dai diritti conservati dall’usufruttuario, al quale spettava anche il voto sulle deliberazioni relative alla distribuzione degli utili.
La Corte ha negato l’esenzione.
La decisione sulla distribuzione degli utili non è infatti un elemento marginale: può incidere sulla politica finanziaria della società, sugli investimenti e sulla stessa gestione dell’impresa.
Ne deriva un principio importante:
non è l’usufrutto, di per sé, a impedire l’esenzione; occorre verificare concretamente quali diritti di voto siano trasferiti ai nudi proprietari e quali rimangano all’usufruttuario.
3. Quote ereditarie in comunione: conta sempre il controllo
La Risposta Agenzia delle Entrate n. 109/2026 riguarda una partecipazione del 35%, caduta in successione e attribuita in comunione indivisa al coniuge e alle figlie.
L’Agenzia ha escluso l’esenzione perché il trasferimento non consentiva agli eredi né di acquisire né di integrare il controllo della società.
La comunione ereditaria, quindi, non è automaticamente incompatibile con l’agevolazione.
Il problema è un altro: bisogna verificare se la partecipazione trasferita, considerato l’intero assetto societario, attribuisca effettivamente la maggioranza dei voti richiesta dall’art. 2359 c.c.
Una partecipazione può avere un rilevante valore economico e, tuttavia, non attribuire il controllo necessario per beneficiare dell’esenzione.
4. Holding familiare: attenzione ai poteri speciali del genitore
Un caso ancora più interessante è affrontato dalla Risposta Agenzia delle Entrate n. 115/2026.
L’operazione prevedeva la costituzione di una holding familiare e l’attribuzione ai figli della maggioranza dei voti.
Al padre sarebbero tuttavia rimaste azioni speciali dotate di importanti poteri di veto, anche su decisioni strategiche e sulla distribuzione degli utili.
L’Agenzia ha ritenuto che il controllo attribuito ai figli fosse soltanto formale e ha escluso l’esenzione.
La stessa risposta affronta anche il diverso profilo dell’abuso del diritto, richiamando l'attenzione sul possibile utilizzo di una NewCo priva di adeguate ragioni economiche quando l’operazione abbia l’effetto di comprimere artificiosamente il valore imponibile della successiva donazione.
La lezione è chiara:
la holding può essere un ottimo strumento di passaggio generazionale, ma non può trasformare in controllo effettivo ciò che, attraverso statuto e diritti particolari, rimane sostanzialmente nelle mani del disponente.
5. Società di persone: la nuda proprietà può bastare, ma serve un vero subentro
Per le società di persone il quadro è diverso.
L’art. 3, comma 4-ter, non richiede il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., ma che il beneficiario mantenga la titolarità del diritto per almeno cinque anni.
La Cassazione n. 7619/2026 ha chiarito che l’agevolazione non è incompatibile, in astratto, con il trasferimento della sola nuda proprietà della partecipazione.
Il principio è stato però confrontato dall’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 116/2026, con una situazione nella quale il genitore usufruttuario continuava a concentrare su di sé i poteri di amministrazione e rappresentanza della società in nome collettivo.
In quel caso l’esenzione è stata negata.
Anche per le società di persone, quindi, non è sufficiente costruire una titolarità meramente formale della partecipazione: il beneficiario deve assumere una posizione compatibile con la prosecuzione effettiva dell’attività d’impresa.
6. Dopo la donazione è possibile riorganizzare le partecipazioni
Il quadro non deve però essere interpretato in modo eccessivamente rigido.
La Risposta Agenzia delle Entrate n. 152/2026 ha chiarito che, una volta ottenuta l’esenzione, non è necessariamente obbligatorio conservare per cinque anni esattamente le stesse partecipazioni ricevute.
Nel caso esaminato, il donatario aveva ricevuto l’intero capitale della capogruppo e intendeva successivamente:
- conferire il 70% delle azioni in una holding personale;
- cedere a terzi una partecipazione di minoranza.
L’Agenzia ha ritenuto che ciò non comportasse automaticamente la decadenza dal beneficio.
Ciò che deve permanere per cinque anni è infatti il controllo di diritto, che può continuare a essere esercitato anche indirettamente attraverso una holding controllata dal beneficiario.
Se, invece, la riorganizzazione interrompe la catena del controllo o determina la perdita della maggioranza dei voti, può verificarsi la decadenza dall’agevolazione.
Rimane distinto il problema dell’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni.
Il principio che unisce tutti questi casi
Cassazione e Agenzia delle Entrate stanno delineando una linea interpretativa sempre più riconoscibile:
l’esenzione non tutela il semplice trasferimento patrimoniale delle quote, ma il passaggio generazionale dell’impresa.
Per questo non basta chiedersi:
“quanta partecipazione viene trasferita?”
Bisogna chiedersi anche:
“chi potrà realmente governare la società dopo il trasferimento?”
Percentuali, usufrutto, diritto di voto, clausole statutarie, categorie speciali di azioni, poteri di veto e strutture holding devono essere esaminati insieme.
Ed è proprio qui che la pianificazione preventiva diventa decisiva: un’operazione civilisticamente valida può non produrre l’effetto fiscale che la famiglia aveva immaginato.
FAQ
1. Se dono ai figli il 100% della nuda proprietà delle quote mantenendo l’usufrutto, l’esenzione è automatica?
No. Nelle società di capitali occorre verificare chi eserciti concretamente i diritti di voto necessari a integrare il controllo previsto dall’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. La Cassazione n. 6616/2026 dimostra che anche la disciplina del voto sulla distribuzione degli utili può risultare decisiva.
2. Due figli che ricevono il 50% ciascuno possono beneficiare entrambi dell’esenzione?
Non automaticamente. La Cassazione n. 6799/2026 ha escluso che una partecipazione paritetica diventi di controllo soltanto perché lo statuto richiede decisioni unanimi. Il potere di impedire una decisione non equivale alla maggioranza dei voti.
3. Una partecipazione ricevuta in comunione dagli eredi può essere esente?
In linea di principio la comunione non esclude di per sé il beneficio. Occorre però verificare se la partecipazione trasferita permetta di acquisire o integrare il controllo. Nella Risposta n. 109/2026 una quota del 35% attribuita in comunione a coniuge e figlie non soddisfaceva tale requisito.
4. Costituire una holding familiare garantisce l’esenzione?
No. La Risposta n. 115/2026 dimostra che occorre analizzare anche i diritti particolari e i poteri di veto eventualmente conservati dal disponente. Una maggioranza numerica può non coincidere con un effettivo trasferimento del potere societario.
5. Nelle società di persone si applica la stessa regola del controllo prevista per le S.r.l. e le S.p.A.?
No. Per le società di persone non opera il criterio del controllo di diritto dell’art. 2359 c.c. Il beneficiario deve mantenere per almeno cinque anni la titolarità della partecipazione e, secondo la recente giurisprudenza e prassi, assumere una posizione coerente con la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
6. Si può donare soltanto la nuda proprietà di una quota di società di persone?
In astratto sì. La Cassazione n. 7619/2026 ha ammesso la compatibilità della nuda proprietà con il beneficio. La Risposta n. 116/2026 dimostra però che l’esenzione può essere esclusa quando l’usufruttuario mantenga un assetto di poteri tale da impedire un effettivo subentro dei beneficiari nella gestione dell’impresa.
7. Dopo una donazione esente posso conferire le quote in una holding?
Sì, purché l’operazione non determini la perdita del controllo richiesto dalla norma. La Risposta n. 152/2026 ammette la possibilità di mantenere il controllo anche indirettamente attraverso una holding controllata dal beneficiario.
8. Posso vendere una parte delle quote durante il quinquennio?
Non è necessariamente vietato. Bisogna però verificare che, dopo la cessione, il beneficiario continui a detenere il controllo di diritto richiesto dall’art. 3, comma 4-ter. Va inoltre autonomamente verificato il regime fiscale dell’eventuale plusvalenza.
9. È sufficiente inserire nell’atto l’impegno a mantenere le quote per cinque anni?
No. La dichiarazione quinquennale è necessaria, ma non può creare un requisito che manca nella sostanza. Prima deve esistere il controllo o, per le società di persone, la posizione sostanziale richiesta dalla norma.
10. Qual è quindi la verifica più importante prima di una donazione o di un patto di famiglia?
Non soltanto il valore e la percentuale delle partecipazioni. Occorre ricostruire preventivamente diritti di voto, usufrutto, statuto, categorie di quote o azioni, diritti particolari, patti parasociali, poteri di veto e assetto della catena societaria dopo l’operazione.
È spesso da questa verifica che dipende la differenza tra un passaggio generazionale fiscalmente agevolato e un trasferimento pienamente imponibile.
Avv. Francesco Frigieri
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